Infiltrazioni. Niente danni morali se non c’è reato e non sono lesi diritti della persona

Noi e il Condominio

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Rubrica NOI e il Condominio

di avv. Giuseppe Nuzzo

Non scatta il risarcimento del danno non patrimoniale per il mancato godimento dell’immobile, a causa dell’allagamento dell’appartamento del piano sovrastante, se il fatto illecito non costituisce reato e non lede in modo serio diritti della persona costituzionalmente garantiti.

È questo il principio di diritto contenuto nella sentenza n. 4534 del 22 febbraio 2017, emessa dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione. Accolto il ricorso della proprietaria di un appartamento, citata in giudizio dalla signora del piano di sotto e condannata per infiltrazioni d’acqua. Sentenza cancellata e parola che torna alla Corte d’appello per un nuovo giudizio.

La suprema Corte ha chiarito che la perduta possibilità di godimento dell’immobile a causa delle infiltrazioni provenienti dall’appartamento vicino può, in teoria, provocare tanto un danno patrimoniale quanto un danno non patrimoniale.

Tuttavia, per ottenere il risarcimento occorre sempre fornire la prova di un preciso e quantificabile disagio. E con specifico riferimento al danno non patrimoniale, per la sua risarcibilità occorre altresì che l’illecito configuri gli estremi del reato o leda seriamente interessi della persona costituzionalmente garantiti.

Nel caso preso in esame, la signora che chiameremo “Tizia” impugnava per cassazione la sentenza con la quale la Corte d’appello di Roma l’aveva condannata a risarcire il danno patito da “Caia”, in conseguenza di un allagamento accidentale proveniente dall’appartamento di proprietà della prima, che aveva procurato danni al sottostante appartamento di proprietà della seconda.

In particolare, i giudici avevano stimato il danno patito in 10.000 euro, importo – si legge nella sentenza impugnata – determinato “in via equitativa” ex art. 1226 c.c. e “comprensivo del pregiudizio derivante dalla diminuita godibilità del bene nell’arco temporale necessario alle riparazioni”.

Proprio questo passaggio della sentenza è stato censurato dalla Cassazione. I giudici d’appello hanno infatti quantificato in via equitativa il danno, senza però verificare la prova dell’esistenza del danno stesso. Nel caso di specie, in realtà, un danno patrimoniale da mancato godimento dell’immobile non risulta dedotto e nemmeno indicato dalla Corte d’appello.

Quanto ai danni non patrimoniali, manca la prova della risarcibilità, in quanto il fatto illecito non costituisce reato e non ha leso interessi della persona. Non ricorrono, in altri termini, le condizioni richieste dall’art. 2059 del codice civile per la risarcibilità del danno non patrimoniale, atteso che il mero disagio o fastidio non costituisce un danno risarcibile.

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