Locazione. Registrazione del contratto valida anche in copia

Noi e il Condominio

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È valida la registrazione del contratto transitorio di locazione effettuata dal conduttore mediante deposito di una copia del contratto, se l’Agenzia delle Entrate accetta la registrazione e il locatore non contesta la conformità all’originale.

Secondo la Corte di Cassazione, sentenza n. 10382 del 27 aprile 2017, è irrilevante che la registrazione della locazione sia stata effettuata dall’inquilino utilizzando una copia fotostatica del contratto, in luogo dell’originale. La normativa vigente non lo vieta e, nel corso dell’istruttoria, è risultato che l’ufficio accettava anche le denunce verbali di locazione.

Nel caso di specie, il locatore di un immobile citava in giudizio il conduttore e l’Agenzia delle Entrate, affinché fosse dichiarata la nullità del contratto di locazione e l’invalidità della registrazione dello stesso. Il locatore sosteneva che il conduttore aveva registrato un contratto transitorio di locazione in assenza dei requisiti di legge e senza informarlo. In particolare, rilevava che la registrazione era nulla in quanto effettuata dal conduttore mediante deposito di una copia del contratto, in luogo dell’originale. Il conduttore si difendeva chiedendo, a sua volta, la risoluzione del contratto per inadempimento, non avendo il locatore consegnato l’immobile al conduttore, e la restituzione delle somme versate.

Sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno accolto la domanda dell’inquilino, condannando il locatore alla restituzione delle somme versate. Condanna confermata anche dalla Cassazione.

Il contratto di locazione – si legge nella sentenza – è stato validamente registrato dal conduttore entro il termine di 30 giorni dalla stipula, come previsto dalla normativa in materia. Di conseguenza, sono del tutto infondati i motivi con cui si denunzia la nullità del contratto per mancata registrazione.

Irrilevante è altresì la circostanza che il contratto di locazione sia stato registrato in copia. Infatti, la normativa prevede anche la registrazione dei contratti verbali ed inoltre, nel caso di specie, non è stata contestata la corrispondenza della copia all’originale.

La registrazione è stata infine accettata dall’ufficio finanziario senza alcun rilievo, tanto che il ricorrente non ha neanche insistito nella domanda di inefficacia della registrazione in sede di ricorso in cassazione.

Avv. Giuseppe Nuzzo – Rubrica NOI e il CONDOMINIO

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