Trattamento economico dei Senatori della Repubblica Italiana

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In tutti gli ordinamenti ispirati alla concezione democratica dello Stato è garantito ai parlamentari, rappresentanti del popolo sovrano, un trattamento economico adeguato ad assicurarne l’indipendenza. In Italia è stato introdotto con la Costituzione repubblicana, che all’art. 67 afferma: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato” e poi all’art. 69stabilisce: “I membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla legge”.

Le due norme, intimamente connesse, hanno trovato attuazione nella legge che disciplina l’indennità – lalegge 31 ottobre 1965, n. 1261 – in cui l’istituto è precisamente definito come “l’indennità spettante ai membri del Parlamento (…) per garantire il libero svolgimento del mandato”.

Il trattamento economico dei parlamentari, nel complesso, è dunque concepito come condizione dell’esercizio indipendente di una fondamentale funzione costituzionale e, al tempo stesso, come garanzia che tutti i cittadini, senza riguardo al patrimonio o al reddito, possano realmente concorrere alla elezione delle Camere. Tale trattamento, di cui è parte essenziale anche la pensione spettante dopo la cessazione dal mandato, è finalizzato a creare le condizioni per cui il parlamentare possa impegnarsi nelle sue funzioni – a scapito del lavoro o di altre attività economiche – senza dover dipendere da altri soggetti, incluso il partito politico cui appartiene.

La componente principale dello status economico del parlamentare è l’indennità, non soltanto perché è espressamente prevista dalla Costituzione, ma anche perché costituisce il vero “reddito” del parlamentare laddove le altre componenti – di seguito analiticamente indicate – hanno natura di rimborsi spese e sono dunque volte a soddisfare specifiche esigenze.

Indennità parlamentare

L’art.1 della legge n. 1261 del 1965, già citata, attribuisce agli Uffici di Presidenza delle Camere il compito di determinare l’ammontare della indennità mensile in misura tale che non superi “il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate”.

In tal modo il legislatore ha voluto stabilire un criterio preciso per la determinazione dell’indennità parlamentare, rispettando così la riserva di legge stabilita dall’art. 69 della Costituzione, ma al tempo stesso ha lasciato alle Camere la possibilità di scegliere un livello più basso rispetto all’ammontare massimo possibile nel rispetto della legge.

Tale discrezionalità è stata impiegata dagli Uffici di Presidenza delle Camere per individuare un parametro stipendiale di gran lunga inferiore al “trattamento complessivo massimo” dei magistrati su indicati. Si è così scelto di parametrare l’indennità al sedicesimo scatto dell’ottava classe stipendiale dei magistrati di riferimento: quindi ben al di sotto del trentesimo scatto, che corrisponde al trattamento massimo. (Per il Senato, vedi delibera del Consiglio di Presidenza 30 giugno 1993, n. 45).

Inoltre l’importo dell’indennità, fissato nel 1993 al 96 per cento del trattamento economico su indicato, è stato ulteriormente ridotto del 10 per cento con la legge finanziaria 2006 e poi bloccato per cinque anni, dal 2008 al 2012, con la legge finanziaria 2008. Infine con la deliberazione approvata il 31 gennaio 2012 il Consiglio di Presidenza del Senato ha deciso di ridurre l’indennità lorda di 1.300 euro.

Per effetto di queste decisioni, nonché di un’ulteriore decurtazione applicata fino al termine della XVII legislatura, l’importo lordo dell’indennità dei Senatori è pari a 10.385,31 euro (che si riducono a 10.064,77 euro per i Senatori che svolgano un’attività lavorativa).

Benché non sia una retribuzione derivante da un rapporto lavorativo, ai fini fiscali l’indennità è un reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente e, dal 1° gennaio 1995, è interamente assoggettata all’imposizione tributaria (è quindi abrogato l’art.5 della legge n. 1261/1965 nella parte in cui prevedeva una parziale esenzione fiscale per l’indennità parlamentare).

Al netto delle ritenute fiscali e dei contributi obbligatori per il trattamento previdenziale, per l’assegno di fine mandato e per l’assistenza sanitaria, l’indennità mensile risulta pari ad euro 5.304,89 (5.122,19 per coloro i quali svolgano attività lavorative).

Ovviamente da tali importi vanno poi sottratte le addizionali all’IRPEF, che variano in base al domicilio fiscale: l’indennità netta mensile corrisposta ai Senatori può dunque essere leggermente inferiore o superiore ai 5.000 euro, a seconda della Regione e del Comune di residenza.

Non è possibile cumulare l’indennità con alcun reddito da lavoro da impiego pubblico, ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede per i pubblici dipendenti l’obbligo di aspettativa senza assegni per mandato parlamentare.

Rimborsi di spesa

Diaria. E’ prevista dalla legge n.1261/1965 e spetta a tutti i parlamentari, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno. Periodicamente aggiornata in funzione dell’aumento del costo della vita, la diaria è stata erogata dal 2001 al 2010 nella misura di 4.003 euro al mese. È stata poi ridotta a 3.500 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011, per effetto della deliberazione adottata dal Consiglio di Presidenza in data 25 novembre 2010.

Sono previste decurtazioni per ogni giornata di assenza dai lavori parlamentari. In particolare è penalizzata l’assenza dalle sedute delle Commissioni e delle Giunte in cui si svolgano votazioni; per quel che riguarda i lavori dell’Assemblea, la decurtazione della diaria si applica se il Senatore non partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell’arco della giornata.

Rimborso forfetario delle spese generali. A decorrere dal 1° gennaio 2011 i Senatori ricevono un rimborso forfetario mensile di euro 1.650, che sostituisce e assorbe i preesistenti rimborsi per le spese accessorie di viaggio e per le spese telefoniche. L’importo è stato determinato dal Collegio dei Senatori Questori, nell’ambito del riordino delle competenze economiche dei Senatori, mantenendo invariato l’onere complessivo che gravava sul bilancio del Senato per i due rimborsi soppressi.

Rimborso delle spese per l’esercizio del mandato. Ha sostituito, a partire dal mese di marzo 2012, il preesistente “contributo per il supporto dell’attività dei Senatori”, che era un rimborso spese interamente forfetario. L’importo complessivo, rimasto invariato, è diviso in una quota mensile di euro 2.090 – sottoposta a rendicontazione quadrimestrale – e in una ulteriore quota di 2.090 euro mensili erogata forfetariamente.

Nell’esercizio del mandato sono inclusi non solo gli atti e gli adempimenti direttamente collegati alle funzioni svolte nella sede del Senato e nella circoscrizione elettorale, ma anche tutte le iniziative politiche, sociali, culturali che il Senatore assume quale rappresentante della Nazione (ai sensi dell’art. 67 della Costituzione).

Facilitazioni di trasporto

Durante l’esercizio del mandato, i Senatori usufruiscono di tessere strettamente personali per i trasferimenti sul territorio nazionale, mediante viaggi aerei, ferroviari e marittimi e la circolazione sulla rete autostradale.

Pensioni

Dal 1° gennaio 2012 è stato introdotto il nuovo trattamento previdenziale dei parlamentari, basato sul sistema di calcolo contributivo già adottato per il personale dipendente della Pubblica Amministrazione. Il diritto al trattamento pensionistico si matura al conseguimento di un duplice requisito, anagrafico e contributivo: l’ex parlamentare ha infatti diritto a ricevere la pensione a condizione di avere svolto il mandato parlamentare per almeno 5 anni e di aver compiuto 65 anni di età. Per ogni anno di mandato oltre il quinto, il requisito anagrafico è diminuito di un anno sino al minimo inderogabile di 60 anni.

Coerentemente con quanto previsto per la generalità dei lavoratori, anche ai Senatori in carica alla data del 1° gennaio 2012 è applicato un sistema pro rata: la loro pensione risulta dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato, al 31 dicembre 2011, e della quota di pensione riferita agli anni di mandato parlamentare esercitato dal 2012 in poi. La pensione pro rata non può superare in nessun caso l’importo massimo previsto dal previgente Regolamento per gli assegni vitalizi.

Elenco completo degli ex-senatori percettori di trattamenti previdenziali »

Il Regolamento delle pensioni dei senatori, approvato dal Consiglio di Presidenza il 31 gennaio 2012, prevede la sospensione del pagamento della pensione qualora l’ex Senatore sia rieletto al Parlamento nazionale ovvero sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale. Tale sospensione si applica altresì a tutti gli incarichi incompatibili con lo status di parlamentare – inclusi gli incarichi di Governo, in altri organi costituzionali, nelle Giunte regionali nonché le cariche elettive negli enti territoriali incompatibili con il mandato parlamentare – purché comportino un’indennità pari almeno al 50 per cento dell’indennità parlamentare lorda.

Infine, con la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 57 del 7 maggio 2015, è stata disposta la cessazione dell’erogazione degli assegni vitalizi e delle pensioni agli ex senatori condannati in via definitiva per reati di particolare gravità.

Assegno di fine mandato

Al termine del mandato parlamentare, il Senatore riceve dal Fondo di solidarietà fra i Senatori l’assegno di fine mandato, che è pari all’80 per cento dell’importo mensile lordo dell’indennità, moltiplicato per il numero degli anni di mandato effettivo. Tale assegno viene erogato sulla base di contributi interamente a carico dei Senatori, cui è trattenuto mensilmente il 6,7 per cento dell’indennità lorda.

Assistenza Sanitaria Integrativa

Il Fondo di solidarietà fra i Senatori eroga un rimborso parziale di determinate spese sanitarie sostenute dagli iscritti, nei limiti fissati dal Regolamento e dal Tariffario. L’iscrizione è obbligatoria per i Senatori in carica, che versano un contributo pari al 4,5 per cento dell’indennità lorda; è facoltativa per i titolari di pensione, il cui contributo è pari al 4,7 per cento dell’importo lordo del proprio assegno. Con il versamento di quote aggiuntive è possibile l’iscrizione dei familiari.

La riduzione del trattamento economico dei Senatori

Come si è già visto, nel corso degli ultimi anni il trattamento complessivo dei Senatori è stato più volte ridimensionato, al fine di contribuire alla riduzione della spesa pubblica. Si ricapitolano le più importanti novità.

Dal 1° gennaio 2006 al 2012 l’importo dell’indennità parlamentare lorda è stato ridotto da 12.434,32 a 10.385,31 euro. Inoltre dal 1° gennaio 2011 le competenze accessorie sono state complessivamente ridotte di 1.000 euro al mese.

Dopo la riforma degli assegni vitalizi del 2007, che ridusse la misura di tali prestazioni e raddoppiò il periodo minimo di mandato richiesto per maturare il diritto all’assegno, portandolo da 2 anni e 6 mesi a 5 anni, dal gennaio 2012 è stato radicalmente modificato il trattamento previdenziale di tutti i parlamentari, con l’introduzione del sistema contributivo.

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2010, sono state notevolmente ridotte le facilitazioni di viaggio a favore degli ex senatori, con l’introduzione di un tetto annuale per i viaggi aerei e ferroviari sul territorio nazionale (peraltro riconosciuto per un periodo di 10 anni dalla cessazione dal mandato) e con la soppressione di qualsiasi rimborso dei pedaggi autostradali.

Fonte: Senato della Repubblica

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