Disciplina: Diritto di Famiglia
Separazione: Il gatto “affidato” alla moglie.
Trib. Milano decreto 13 marzo 2013,
“Ritenuto che l’animale di compagnia non può essere più collocato nell’area semantica concettuale delle “cose”, ormai nell’area degli esseri “senzienti”, i coniugi che procedono a separazione personale possono validamente stabilire, in seno agli accordi, che un animale di compagnia, nella specie un gatto, resti a vivere nell’ambiente dove permane la moglie, e dove è anche collocata la figlia minorenne della coppia; sulla moglie graveranno le spese ordinarie relative all’animale, mentre le spese straordinarie per il medesimo graveranno, in parti uguali, tra i coniugi”;
Trib. Varese decreto 7 dicembre 2011: “Il sentimento positivo per gli animali ha ormai protezione costituzionale e penale e riconoscimento comunitario, cosicché deve essere considerato un vero e proprio diritto soggettivo ad un animale da compagnia; diritto, quindi, che va attribuito anche al soggetto anziano e “vulnerabile”, beneficiario di amministratore di sostegno, allorché, ad esempio, egli esprima chiaramente e con determinazione il desiderio ed il bisogno di poter continuare a frequentare il proprio cane anche dopo il ricovero in struttura sanitaria assistenziale (c.d. casa di riposo); il g.t. deve riconoscere formalmente e tutelare il profondo rapporto tra il soggetto anziano e “vulnerabile” ed il suo animale, ricorrendo, se necessario, all’opera di un ausiliario, al quale è dovuto il rimborso di ogni spesa e di ogni costo inerenti all’animale”; S. Piraino, Momento individuale e idea sociale nel diritto alla felicità, in questa Rivista, 1994, 1327….
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