Locazione. Per la registrazione basta la copia del contratto

Noi e il Condominio

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È valida la registrazione del contratto transitorio di locazione effettuata dal conduttore mediante deposito di una copia del contratto, se l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate accetta la registrazione e il locatore non contesta la conformità all’originale.

Ad affermarlo è la terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10382 del 27 aprile 2017. Per i giudici è irrilevante che la registrazione della locazione sia stata effettuata dall’inquilino utilizzando una copia fotostatica del contratto, in luogo dell’originale. La normativa vigente non lo vieta e, nel corso dell’istruttoria, è risultato che l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate accettava anche le denunce verbali di locazione. Inoltre, il locatore non ha contestato la corrispondenza della copia all’originale, ma si è limitato a dedurre la nullità del contratto per la registrazione a suo dire irregolare, anziché per la sua mancata registrazione.

Il caso. Il locatore di un immobile citava in giudizio il conduttore e l’Agenzia delle Entrate, affinché fosse dichiarata la nullità del contratto di locazione e l’invalidità della registrazione dello stesso. Il locatore sosteneva che il conduttore aveva registrato un contratto transitorio di locazione in assenza dei requisiti di legge e senza informarlo. In particolare, rilevava che la registrazione era nulla in quanto effettuata dal conduttore mediante deposito di una copia del contratto, in luogo dell’originale. Il conduttore si difendeva chiedendo, a sua volta, la risoluzione del contratto per inadempimento, non avendo il locatore consegnato l’immobile al conduttore, e la restituzione delle somme versate.

Sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno accolto la domanda dell’inquilino, condannando il locatore alla restituzione delle somme versate.

In particolare, la Corte territoriale ha dichiarato la regolarità della registrazione effettuata con copia fotostatica. Ha altresì ritenuto validamente concluso il contratto di locazione, attesa la sottoscrizione di entrambe le parti dell’accordo, ed irrilevante la circostanza che al contratto non fossero stati allegati documenti comprovanti la transitorietà della locazione.

Su ricorso proposto dal locatore, la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, condannando definitivamente il proprietario.

Il contratto di locazione – si legge nella sentenza – è stato validamente registrato dal conduttore entro il termine di 30 giorni dalla stipula, come previsto dalla normativa in materia. Di conseguenza sono del tutto infondati i motivi con cui si denunzia la nullità del contratto per mancata registrazione.

Irrilevante è altresì la circostanza che il contratto di locazione sia stato registrato in copia. Infatti, la normativa prevede anche la registrazione dei contratti verbali ed inoltre, nel caso di specie, non è contestata la corrispondenza della copia all’originale.

La registrazione è stata accettata dall’ufficio finanziario senza alcuna contestazione, tanto che il ricorrente non ha neanche insistito nella domanda di inefficacia della registrazione in sede di ricorso in cassazione. Per cui, si è formato il giudicato sul rigetto della domanda di accertamento dell’inefficacia della registrazione.

Infondata è anche la deduzione della necessaria allegazione della documentazione attestante l’esigenza abitativa di natura transitoria del conduttore, in quanto la normativa introdotta con il D.M. 30/12/2002 prescrive unicamente che l’esigenza transitoria sia individuata in una clausola specifica del contratto.

Confermata infine anche la risoluzione del contratto per grave inadempimento del locatore, atteso il grave inadempimento di quest’ultimo all’obbligazione principale di consegnare l’immobile al conduttore.

avv. Giuseppe Nuzzo (condominioweb)

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