Condominio. Via l’autoclave se il rumore supera la soglia di tollerabilità

Noi e il Condominio

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Il condomino deve rimuovere l’autoclave rumorosa anche se le immissioni sonore prodotte superano di poco la normale soglia di tollerabilità. Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 20553 del 30 agosto 2017, secondo la quale il limite di tollerabilità del rumore ex art. 844 c.c. non è mai assoluto, ma varia in base alla situazione ambientale e non può prescindere dalla rumorosità di fondo.

La questione decisa dalla Suprema Corte riguardava i rumori provenienti da un’autoclave installata da un condomino per potenziare la fornitura di acqua del suo appartamento. Un avvocato, usufruttuario dell’appartamento vicino, citava in giudizio il condomino chiedendo di cessare ogni comportamento da cui potessero derivare rumori intollerabili. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda, ordinava la rimozione dell’autoclave e lo spostamento dell’impianto in altra sede. Decisione poi confermata dal Tribunale in sede di appello.

Anche la Cassazione ha ribadito la decisione di merito. Il Tribunale ha accertato correttamente, sulla base dei risultati della CTU, la sussistenza di rumori intollerabili ai sensi dell’art. 844 c.c., provenienti dall’autoclave e superiori di sei decibel rispetto ai tre previsti al rumore di fondo, tenendo presente, tra l’altro, la vicinanza del locale condominiale dove era stata allocata la pompa e l’unità immobiliare abitativa del ricorrente.

È compito del giudice merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare quali accorgimenti adottare per “ricondurre le immissioni nell’ambito della stessa, supponendo tale accertamento un’indagine di fatto”.

I Giudice di Piazza Cavour sottolineano, inoltre, che il limite di tollerabilità non è “mai assoluto, ma relativo proprio alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi sicché la valutazione ex articolo 844 Cc, diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio e, dall’altro, alla situazione locale”.

avv. Giuseppe Nuzzo – giu.nuzzo@alice.it

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