In pensione all’estero? Novità in arrivo

Economia & Finanza

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Pensione da riscuotere all’estero? Ci sono novità in arrivo. Come ricordato dall’Inps, attraverso il messaggio n. 3378 del 30 agosto, “la verifica generalizzata dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all’estero è effettuata dall’Istituto di credito, al momento Citibank, che esegue i pagamenti esteri per conto di Inps, in adempimento dell’obbligo di assicurare la regolarità dei pagamenti”.

Un accertamento, sottolinea l’istituto, che assicura la correttezza dei pagamenti pensionistici e costituisce uno “strumento di prevenzione e contrasto del fenomeno dell’indebita percezione delle prestazioni”. E, in tema di sicurezza, arrivano le novità per la verifica del 2017.

LA NOVITA’ – “Un elemento di novità introdotto dal nuovo contratto – si legge sul sito Inps – è rappresentato dalla configurazione dell’attività di accertamento dell’esistenza in vita come servizio a richiesta, aggiuntivo rispetto al servizio principale” relativo ai pagamenti all’estero.

LA VERIFICA – E, di anno in anno, Inps richiederà a Citibank (che se ne occuperà fino al 1° novembre 2019) di “procedere alla verifica generalizzata dell’esistenza in vita adottando, nei limiti previsti dal contratto, criteri specifici per la definizione dei limiti e delle modalità di tale accertamento, in una logica di semplificazione burocratica e di efficienza gestionale”.

DUE BLOCCHI – Insomma, fa sapere l’Inps, in accordo con l’istituto di credito, “è stato deciso di frazionare la platea dei pensionati coinvolti in due blocchi, distinti per aree geografiche di residenza, programmando due differenti fasi di verifica, a partire dal mese di settembre 2017”.

SOMME INDEBITE – Inoltre, “la verifica 2017 non sarà effettuata esclusivamente attraverso l’invio a tutti i pensionati che riscuotono all’estero di lettere personalizzate di richiesta di attestazione dell’esistenza in vita ma, per alcuni gruppi di pensionati, l’accertamento sarà effettuato attraverso strumenti alternativi o seguirà cadenze diverse in base a valutazioni riguardanti l’incidenza del rischio di pagamento di rilevanti somme indebite, o tenendo conto delle attestazioni fatte pervenire spontaneamente dai pensionati nell’imminenza dell’avvio della verifica”.

FASE 1 – Si svolge da settembre 2017 a febbraio 2018 e riguarda le pensioni erogate a pensionati residenti in Africa, Australia (Oceania) ed Europa, ad esclusione dei Paesi Scandinavi, dei Paesi dell’Est Europa e degli Stati limitrofi. Le comunicazioni saranno inviate ai pensionati a settembre 2017 e il pagamento della rata di febbraio 2018 avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza per coloro i quali non faranno pervenire l’attestazione entro i primi giorni di gennaio 2018. In caso di mancata riscossione personale, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2018.

Per i soggetti inseriti in questa prima fase, “nella lettera verrà indicato che la restituzione del modulo di attestazione dell’esistenza in vita dovrà avvenire entro il 5 gennaio 2018; in caso di mancata produzione della prova di esistenza in vita entro tale termine, il pagamento della rata di febbraio 2018 sarà localizzato presso gli sportelli Western Union per la riscossione personale”.

FASE 2 – Si svolgerà da febbraio a luglio 2018, riguarda i pensionati residenti in Sud America, Centro America, Nord America, Asia, Estremo Oriente, Paesi Scandinavi, i Paesi dell’Est Europa e Paesi limitrofi. Le comunicazioni saranno inviate ai pensionati a febbraio 2018 e il pagamento della rata di luglio 2018 avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza per coloro i quali non faranno pervenire l’attestazione entro i primi giorni di giugno 2018. In caso di mancata riscossione personale, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di agosto 2018.

Si ricorda che la riscossione in contanti presso gli sportelli Western Union non costituisce una valida prova dell’esistenza in vita nel caso in cui il pagamento delle rate correnti di pensione sia disposto a favore dei legali rappresentati e procuratori dei pensionati.

CONTANTI – Inoltre, ricorda ancora l’Inps, il ritiro in contanti non è consentito nei seguenti casi: qualora il pensionato risulti residente in Italia; nei Paesi in cui non sono presenti Agenzie Western Union; nel caso in cui l’importo della pensione mensile in pagamento sia superiore 6.300,00 euro o 7.300,00 dollari statunitensi.

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