La Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti (1776)

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Una breve storia dei diritti umani

Nel 1776, Thomas Jefferson, scrisse la Dichiarazione d’Indipendenza Americana.

Il 4 luglio 1776, il Congresso degli Stati Uniti approvò la Dichiarazione di Indipendenza. Il suo principale autore, Thomas Jefferson, scrisse la Dichiarazione come spiegazione formale dei motivi per cui il 2 luglio il Congresso aveva votato dichiarando la propria indipendenza dalla Gran Bretagna, più di un anno dopo lo scoppio della Guerra di Indipendenza Americana, e come dichiarazione del fatto che le tredici colonie americane non facevano più parte dell’Impero Britannico. Il Congresso pubblicò la Dichiarazione di Indipendenza in varie forme. Inizialmente fu pubblicata tramite un manifesto stampato che fu ampiamente distribuito e letto al pubblico.

Dal punto di vista filosofico, la Dichiarazione sottolineava due argomenti: i diritti individuali e il diritto alla rivoluzione. Queste idee furono ampiamente condivise dagli americani e si diffusero anche a livello internazionale, influenzando in modo particolare la Rivoluzione Francese.

La Costituzione degli Stati Uniti d’America (1787) e la Carta dei Diritti (1791)

La Dichiarazione dei Diritti della Costituzione degli Stati Uniti protegge le libertà basilari dei cittadini statunitensi.

Redatta nell’estate del 1787 a Filadelfia, la Costituzione degli Stati Uniti d’America è la legge fondamentale del sistema di governo federale statunitense e costituisce il documento che rappresenta la pietra miliare per il mondo occidentale. È la più antica costituzione nazionale scritta che sia attualmente in uso; definisce i principali organi di governo e le relative giurisdizioni, nonché i diritti basilari dei cittadini.

I primi 10 emendamenti della Costituzione (chiamata la Carta dei Diritti) entrarono in vigore il 15 dicembre 1791, per limitare i poteri del governo federale statunitense e proteggere i diritti di tutti i cittadini, i residenti e i visitatori sul territorio americano.

La Carta dei Diritti protegge la libertà di parola e di religione, il diritto di possedere e portare armi, la libertà di riunione e la libertà di petizione. Proibisce inoltre immotivate perquisizioni e confische di beni, punizioni crudeli e inconsuete, e l’autoincriminazione forzata. Tra le protezioni legali che essa conferisce, la Carta dei Diritti proibisce al Congresso di promulgare leggi relative all’istituzione della religione e proibisce al governo federale di privare qualsiasi persona della propria vita, della libertà o della proprietà senza un regolare processo. Nel caso di crimini federali, richiede un’accusa formale da parte di un gran giurì per qualsiasi reato capitale, o reato “infamante”, e garantisce un rapido processo pubblico di fronte ad una giuria imparziale nel distretto in cui il crimine ha avuto luogo, oltre ad impedire un secondo processo per lo stesso reato.

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