Il recesso dal contratto di locazione richiede la forma scritta

Noi e il Condominio

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La recesso del contratto di locazione ad uso abitativo deve essere comunicato obbligatoriamente in forma scritta, la stessa forma richiesta dalla legge per la stipula del contratto di locazione. Si può sintetizzare così il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22647 del 27 settembre 2017.

Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte, l’inquilina aveva dato preavviso di recesso dal contratto di locazione in forma orale, proponendo alla proprietaria il nominativo di un’altra persona che avrebbe preso il suo posto.

Secondo i Giudici di legittimità, quel recesso del contratto è nullo perché privo della forma scritta. E’ noto infatti che il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza la forma scritta è affetto da nullità assoluta, rilevabile da entrambe le parti e d’ufficio dal giudice, attesa la ratio pubblicistica del contrasto all’evasione fiscale (Cass. S.U., n. 18214/2015; Cass. civ. n. 14364/2016).

Ciò premesso, la Suprema Corte ribadisce che la risoluzione consensuale di un contratto può avvenire anche con una manifestazione tacita di volontà, salvo che per il contratto da risolvere non sia richiesta la forma scritta ad substantiam.  Ne consegue che, essendo il contratto di locazione da risolvere soggetto all’obbligo della forma scritta ad substantiam, anche la risoluzione consensuale dello stesso richiede la stessa forma scritta, secondo il principio di diritto riportato all’inizio, ripetutamente affermato in giurisprudenza (Cass. civ. n. 3245/2012; n. 25126/2006).

Da qui le conclusioni della Suprema Corte: nel caso in esame, il patto dedotto dalla conduttrice, secondo la quale essa si sarebbe accordata oralmente con la locatrice circa la rinunzia al preavviso di recesso in forma scritta previsto dal contratto, è nullo, con la conseguenza che l’inquilina dovrà corrispondere anche i canoni non pagati dopo il recesso comunicato in forma orale.

avv. Giuseppe Nuzzo

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