Blocco degli stipendi. Risarcimenti per i dipendenti pubblici

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Possibile chiedere il risarcimento integrale per il periodo successivo al 2015 ed un indennizzo per il blocco dichiarato incostituzionale dal 2010 al 2015. Vediamo come e perchè.

Era il 23 luglio 2015. Con la sentenza n. 178, la Corte Costituzionale dichiarava illegittimo il regime di sospensione della contrattazione collettiva per il personale delle amministrazioni pubbliche. Per la Consulta, il blocco dei contratti degli statali, disposto dal decreto legislativo 78 del 2010, andava cancellato perché contrario al diritto dei dipendenti pubblici all’adeguamento annuale dello stipendio rispetto all’aumento del costo della vita.

Nonostante ciò, il blocco degli stipendi è oggi ancora attivo. In attesa del via libera del Governo alla rinegoziazione dei contratti nazionali, i lavoratori pubblici continuano a subire l’applicazione di una norma che non esiste più dal 30 luglio 2015 (data di pubblicazione della sentenza 178 in gazzetta ufficiale).

Una condotta illecita, quella delle pubbliche amministrazioni, che nei circa 85 mesi finora trascorsi ha negato l’adeguamento contrattuale degli stipendi senza una norma di legge che lo consentisse. Da qui il diritto di tutti i dipendenti al risarcimento, corrispondente agli incrementi stipendiali che avrebbero dovuto ricevere dal 2015 ad oggi.

E per il periodo precedente, vale a dire dal 2010 al 2015? In questo caso non è possibile chiedere un risarcimento, ma un indennizzo, perché manca una condotta illecita della pubblica amministrazione. In questi cinque anni, infatti, il mancato adeguamento è stato disposto in attuazione di una legge e, dunque, in base ad un’attività formalmente lecita. Ciò non esclude, però, il pregiudizio economico comunque subito dai dipendenti, diretta conseguenza di una legge che è stata cancellata dalla Consulta perché illegittima.

Dunque, il risarcimento dovrà essere totale e “coprire tutto il decremento del potere di acquisto degli stipendi pubblici di questi ultimi sette anni, e anche gli interessi legali”, come si legge anche sul sito del Movimento Consumatori.

Tutti i dipendenti pubblici (compreso statali, forze armate e docenti) possono richiedere il risarcimento. Chiunque ha o abbia avuto un rapporto di pubblico impiego dal 2010 a oggi potrà rivolgersi al giudice del lavoro al fine di ottenere gli arretrati non percepiti durante tutti e 7 gli anni del blocco stipendiale. A conti fatti, cifre molto più alte del rimborso una tantum in busta paga di 85 euro annunciato dal Governo.

 “Il risarcimento deriva dal compimento di un’attività illecita mentre l’indennizzo dal compimento di attività lecita” – scrive Chiara Samperisi, avvocato del foro di Roma, sul sito Laleggepertutti.it. “Questa distinzione giuridica non cambia la sostanza dei fatti, ossia il diritto di poter richiedere allo Stato la liquidazione di una somma pari a quella che il dipendente avrebbe dovuto percepire se il suo contratto fosse stato correttamente adeguato. Fatta questa opportuna premessa si può dunque affermare che i dipendenti pubblici possono chiedere allo Stato il risarcimento per inadempimento per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza, ossia dal 30 luglio 2015 e fino alla data in cui avverrà l’effettivo rinnovo del contratto. Per i periodi pregressi, cioè per il blocco della contrattazione negli anni che precedono la sentenza, è possibile chiedere un indennizzo da “attività legittima” dello Stato”.

avv. Giuseppe Nuzzo – giu.nuzzo@alice.it

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