Via libera al whistleblowing, si’ alle soffiate sul lavoro

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​OK DEFINITIVO ALLE NORME CONTRO ATTIVITA’ ILLECITE NELLA PA 

Via libera definitivo dell’Aula della Camera alla legge sul Whistleblowing. Il testo sulla segnalazione di attivita’ illecite nell’amministrazione pubblica o in aziende private da parte del dipendente che ne venga a conoscenza, integra la normativa sulla tutela dei lavoratori. Per chi segnala reati o irregolarita’ e’ prevista la tutela dell’identita’, la garanzia di nessuna ritorsione sul lavoro o atti discriminatori. Per il presidente dell’Anac Cantone e’ ‘una norma di civilta”. Esulta Grillo: ‘Abbiamo vinto!’. Ma per l’ex Pm di mani Pulite Davigo ‘fatta cosi’ la legge non serve’ a stanare i corrotti.

L’Italia mette un altro tassello nel proprio ordinamento giuridico contro la corruzione: lo fa con l’approvazione in via definitiva da parte della Camera della legge sul whistleblowing, che innalza la tutela per chi denuncia situazioni di irregolarità e corruzione sul luogo di lavoro. In particolare, il dipendente pubblico che segnala ai responsabili anticorruzione, all’Anac o ai magistrati ordinari e contabili illeciti che abbia conosciuto in ragione del rapporto di lavoro non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure ritorsive: di fatto “un ulteriore e significativo passo avanti nella lotta alla corruzione. Una efficace e concreta tutela di chi segnala illeciti può rivelarsi strumento prezioso nel rompere quel circuito omertoso che rende spesso difficile scoprire i fenomeni corruttivi” come dice Donatella Ferranti, presidente della commissione Giustizia della Camera: “Con questa legge – sottolinea – colmiamo un ‘vuoto’ legislativo da tempo denunciato dal Greco e da altri organismi internazionali”.

WHISTLEBLOWING: ECCO LE NOVITA’

Via libera definitivo della Camera al testo che rafforza in chiave anticorruzione la tutela del segnalante di illeciti. La nuova legge integra e amplia l’attuale disciplina prevista dalla legge Severino: da un lato implementa la norma già vigente per gli impiegati pubblici includendo gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato sotto controllo pubblico, dall’altro allarga la tutela al settore privato inserendo specifici obblighi a carico delle società nei modelli organizzativi previsti dalla 231. Ecco, in sintesi, le principali novità. 1) Whistleblower più garantito. Il dipendente pubblico che segnala ai responsabili anticorruzione, all’Anac o ai magistrati ordinari e contabili illeciti che abbia conosciuto in ragione del rapporto di lavoro non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure ritorsive. 2) Atti discriminatori nulli. Si prevede il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento e la nullità di ogni atto discriminatorio o ritorsivo. L’onere della prova è invertito, nel senso che spetta all’ente dimostrare l’estraneità della misura adottata rispetto alla segnalazione. 3) Segretezza identità. E’ vietato rivelare l’identità del whistleblower, ma non sono ammesse segnalazioni anonime. Il segreto sul nome, in caso di processo penale, non può comunque protrarsi oltre la chiusura delle indagini preliminari. L’Anac predisporrà linee guida sulle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni promuovendo anche strumenti di crittografia quanto al contenuto della denuncia e alla relativa documentazione per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante. 4) Sanzioni a carico dell’ente. L’Anac, a cui l’interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, applicherà all’ente (se responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa fino a 30mila euro. La mancata verifica della segnalazione e l’assenza o l’adozione di procedure discordanti dalle linee guida comportano invece una sanzione fino a 50.000 euro.

5) Clausola anti-calunnie. Ogni tutela salta nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave. 6) Tutela allargata al settore privato. La tutela del whistleblower vale per tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sotto controllo pubblico, e si applica pure a chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla Pa. Ma si estende anche al settore privato stabilendo che nei modelli organizzativi e di gestione, predisposti dalle società ai sensi del decreto 231/2001 per prevenire la commissione di reati, siano previsti il divieto di atti di ritorsione o discriminatori e specifici canali di segnalazione (di cui almeno uno con modalità informatiche) che garantiscano la riservatezza dell’identità.

I modelli dovranno anche adottare sanzioni nei confronti di chi viola la tutela del segnalante e di chi (con dolo o colpa grave) effettua segnalazioni infondate. Vale anche per il settore privato la nullità del licenziamento ritorsivo e di ogni altra misura discriminatoria. 7) Scriminante rivelazione segreto. La segnalazione nell’interesse all’integrità delle amministrazioni (pubbliche o private) e alla prevenzione e repressione di illeciti costituisce giusta causa di rivelazione del segreto d’ufficio, professionale, scientifico e di violazione dell’obbligo di fedeltà all’imprenditore. La scriminante non si applica però nei rapporti di consulenza o di assistenza o nel caso in cui il segreto sia rivelato al di fuori degli specifici canali di comunicazione.

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