Stalking: gratuito patrocinio a prescindere dal reddito

Stalking, bullismo & Cyberbullismo

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Rubrica STALKING e VIOLENZA

a cura del dott. Antonio Russo.

Le vittime di stalking possono accedere al gratuito patrocino anche se non presentano la dichiarazione sostitutiva che attesta i loro redditi e la stessa regola vale per chi ha subito violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia.

La quarta sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 13497 del 20 marzo 2017, ha precisato che l’istanza di ammissione alla difesa a spese dello Stato, per essere accolta dal giudice, necessita  che sia subordinata alla richiesta di ammissione, all’indicazione del processo cui si riferisce (se già pendente), alle generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali..

In altre parole, per la Corte di cassazione, in assenza di una disposizione legislativa espressa, il giudice ha l’obbligo (e non la facoltà) di concedere l’ammissione al gratuito patrocino anche se il richiedente non ha allegato la dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale attesta la sussistenza delle condizioni di reddito in generale richieste per godere di tale beneficio che, infatti, non subordina il diritto in parola al possesso di redditi contenuti entro limiti massimi. Sicché la produzione di tale attestato s’appalesa del tutto superflua e, perciò, la sua mancanza è inidonea a fondare una pronuncia di rigetto.

Gli Ermellini si sono dunque pronunciati circa la discrezionalità concessa al giudice penale sulla ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dal reato di stalking nonché dai reati indicati dall’art. 76, comma 4 ter, del D.P.R. 115/2002.

Questa norma, introdotta dalla L. n. 38 del 2009, stabilisce infatti che la “persona offesa” dai reati di maltrattamenti in famiglia, mutilazione degli organi genitali femminili, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo, stalking, nonché, se commessi in danno di minori, da una serie di reati in materia di schiavitù, pornografia e prostituzione, “può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito (non superiore a € 11.528,41) previsti dal presente decreto”.

Antonio Russo

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