Cyberbullismo, una piaga tra i giovani

Stalking, bullismo & Cyberbullismo

Di

Rubrica STALKING e VIOLENZA

a cura del dott. Antonio RUSSO

Il cyberbullismo (ossia «bullismo online») indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete, quali possono essere ad esempio facebook, instagram ed altri social network. 

Come il bullismo nella vita reale, che si configura come reato, anche il cyberbullismo può costituire configurare ipotesi di responsabilità penale e civile, come la violazione del codice della privacy.

Putroppo, i molestatori, soprattutto i giovani, non si rendono conto effettivamente di quanto le loro molestie, le loro aggressioni, possono nuocere alla vittima. Come nel bullismo tradizionale, si prende di mira chi è ritenuto diverso, timido o di orientamento politico, religioso o sessuale diverso da quello sentito come comune e dominante in una data comunità, portando la vittima all’emarginazione e alla depressione.

Il bullismo, il cyberbullismo non sono uno scherzo, ma una forma odiosa di violazione dei diritti umani; come la violenza di genere e lo stalking, rappresentano un’emergenza sociale.

In questi anni qualcosa si è fatto per cercare di combattere il fenomeno, da ultimo con l’introduzione della “legge sul cyber bullismo” n. 71/2017, entrata in vigore il 18 giungo 2017, per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno in tutte le sue manifestazioni. Secondo il Legislatore, per cyber bullismo, si intende “ qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, diffamazione, furto d’identità, manipolazione, etc”, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e quello di isolare un minore o gruppo di minori, ponendo in esso un attacco dannoso.

Al fine di prevenire tali comportamenti, ciascun genitore del minore può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o social media, una istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato del minore diffuso nella rete internet. Inoltre se tale istanza entro 24/48 ore non abbia sortito il suo effetto, il genitore può presentare reclamo o segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali.

La legge 71/2017 prevede anche la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica, la promozione di un ruolo attivo degli studenti, per la prevenzione e contrasto al cyber bullismo anche avvalendosi della collaborazione di organi esterni.

Occorre tener presente che il minore danneggiato, attraverso i propri genitori, può fino a quando non è proposta querela, presentare istanza di ammonimento, a seguito della quale il questore convoca il molestatore e, se del caso, dispone le misure ritenute opportune. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Sono atti preventivi per tutelare il minore. Tuttavia, la prima e fondamentale forma di protezione è rappresentata dai genitori, che devono sorvegliare i propri figli e educarli al buon uso di internet e delle moderne tecnologie. 

Antonio RUSSO

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