Stuccatura buchi sulle pareti a fine locazione, a chi spetta?

Noi e il Condominio

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In mancanza di riferimenti e salvo propria contraria spetta al conduttore la stuccatura dei buchi presenti nel muro.

Il conduttore che abbia abbellito le pareti dell’abitazione con quadri e altri oggetti è tenuto alla stuccatura dei buchi conseguente dell’infissione di chiodi al momento della restituzione dell’appartamento?

È questa, nella sostanza, la domanda che ci pone un nostro lettore; il quesito riguarda le locazioni ad uso abitativo, ma non v’è motivo per non considera valido quanto detto anche con riferimento alle locazioni ad uso differente da quello abitativo, quelle che con una sintesi non precisissima vengono definite locazioni commerciali. Dal quesito del nostro lettore non è chiaro cosa dicesse il contratto di locazione, elemento in questo caso fondamentale per comprendere la situazione.

Contratto di locazione

Come viene consegnata una cosa e come dev’essere restituita sono faccende che è bene siano disciplinata da un’apposita clausola del contratto di locazione. Tanto si può desumere sia dalla prassi quotidiana che vede impegnati gli addetti ai lavori a dare soluzione a questi quesiti, tanto dallo stesso codice civile che disciplina la restituzione della cosa locata.

Come dev’essere restituita l’unità immobiliare concessa in locazione?

A questa domanda troviamo risposta nell’art. 1590 del codice civile, per l’appunto rubricato Restituzione della cosa locataIl primo comma dell’articolo testé citato fa obbligo al conduttore di restituire al locatore la cosa nel medesimo stato in cui l’ha ricevuta. Il primo elemento che la norma richiama per individuare tale stato è dato dalla descrizione che ne sia stata fatta dalle parti. Fanno eccezione «il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto».

E se le parti non hanno detto nulla in merito alla descrizione dello stato dei luoghi?

Qual è lo stato in cui il bene dev’essere restituito?

Al riguardo il secondo comma dell’art. 1591 c.c. chiarisce che in mancanza della summenzionata descrizione, si deve presumere che la cosa in buono stato di manutenzione. Si tratta di una presunzione, ossia di una fictio iuris che può essere superata da una prova contraria; se quando si riceva casa questa non è stata pitturata e quindi così dev’essere lasciata, ma nella descrizione non v’è traccia della circostanza (o magari non v’è descrizione), allora un elemento utile a desumerla può essere il pagamento dell’imbianchino effettuato dal conduttore.

Descrizione dello stato dei luoghi in contratto

È evidente, per quanto detto fino adesso, che la richiesta di un’accurata decisione dello stato dei luoghi nel contratto non è un’attività pedantesca, ma una buona pratica a garanzia di entrambe le parti, per aspetti non sempre ricordabili. 

Quello dei buchi da infissione di chiodi nel muro è proprio uno di questi aspetti: in effetti non è cosa semplicissima ricordare se quattro, otto o ancor più anni orsono l’appartamento è stato lasciato con dei buchi nel muro, ovvero se gli stessi fossero stati stuccati. Descrivere questo aspetto in contratto allora è utile per sapere chi deve fare che cosa al momento della restituzione del bene. Oltre che nel contratto tali aspetti possono essere rilevati, in contraddittorio tra le parti, anche alla consegna del bene ad inizio locazione. In tal caso è bene che l’accordo locatizio rimandi per questo aspetto al suddetto verbale di consegna.

In mancanza di riferimenti e salvo propria contraria – che può consistere anche in un’ammissione del locatore – si deve concludere che spetta al conduttore la stuccatura dei buchi presenti nel muro.

di Alessandro Gallucci (fonte: www.condominioweb.com, 28/12/2017)

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