Ma nel divieto non rientrano tutte le collaborazioni. Vediamo quali.
di Giuseppe Nuzzo.
Il primo gennaio è scattato il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
A stabilirlo è l’articolo 5 del decreto Madia (decreto legislativo n. 75/2017), che ha esteso al settore pubblico il divieto già previsto nel privato. In caso di violazione, i nuovi contratti saranno nulli e i dirigenti che li hanno stipulati dovranno risarcire di tasca propria l’amministrazione per le spese sostenute.
Il divieto, però, non riguarda tutte le collaborazioni.
Innanzitutto, sono esclusi i contratti già stipulati prima del 1° gennaio 2018. Questi potranno proseguire anche nel periodo successivo fino alla scadenza prevista nel contratto. Questi contratti potranno anche essere prorogati per il personale che partecipa alle procedure di stabilizzazione o reclutamento previste dallo stesso decreto Madia, eventualmente avviate dall’amministrazione.
Inoltre, il divieto riguarda soltanto i contratti di co.co.co. aventi ad oggetto prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, caratterizzati da “eterodirezione”. Si ha eterodirezione quanto il collaboratore non è libero di organizzare l’attività richiesta, ma deve attenersi alle direttive impartite dall’amministrazione, che stabilisce le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa con riferimento ai tempi e ai luoghi.
Molto spesso, questo tipo di collaborazioni celano veri e propri rapporti di lavoro subordinato all’interno delle amministrazioni. Il divieto di nuove co.co.co., dunque, combinato con le procedure di stabilizzazione, dovrebbe contribuire a fermare l’utilizzo abusivo delle collaborazioni e ridurre il contenzioso davanti al giudice del lavoro.
Fuori da questi casi, le amministrazione potranno continuare a sottoscrivere contratti di collaborazione, nel rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.
Solo per fare qualche esempio, potranno essere stipulate collaborazioni per attività di insegnamento, per assegni di ricerca conferiti dalle università, per i contratti dei tecnologi a tempo determinato e dei lettori di scambio, per le attività di tutorato universitario.
Inoltre, il divieto in esame non trova applicazione per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, che potranno continuare a stipulate tutte le tipologie di co.co.co. per garantire le proprie attività di ricerca, nell’ambito della specifica disciplina di riferimento.