Niente Imu e Tasi per il proprietario dell’immobile occupato abusivamente

Noi e il Condominio

Di

La Commissione tributaria provinciale di Roma ha riconosciuto l’esenzione da Tasi e Imu a favore della società proprietaria di un immobile occupato abusivamente.

Rubrica NOI e il CONDOMINIO

di Giuseppe Nuzzo (avvocato)

Con le sentenze gemelle n. 25506 del 28 novembre 2017 e 26532 del 13 dicembre 2017, i giudici hanno stabilito che il proprietario di un immobile occupato abusivamente non deve pagare Imu e Tasi in quanto privo dell’effettivo possesso dell’immobile, che è il presupposto impositivo richiesto per entrambe le imposte.

Nel due casi in esame, la società ricorrente aveva chiesto il rimborso di quanto versato a titolo di Imu e Tasi sostenendo di non avere il possesso effettivo dell’immobile di sua proprietà, occupato abusivamente, da anni, da un gruppo di persone, che vi avevano stabilito anche la residenza, con tanto di certificato del comune di Roma, nonostante numerose denunce e un decreto di sequestro.

Secondo il comune, invece, l’imposta andava comunque pagata perché, nonostante l’occupazione abusiva, la proprietaria conservava il possesso dell’immobile.

In effetti, per essere possessore non serve necessariamente la disponibilità materiale del bene; è sufficiente che il bene possa ritenersi nella virtuale disponibilità del possessore e che costui sia in grado di rientrarne in possesso in ogni momento (c.d. possesso indiretto o “solo animo”).

Ma è proprio su questo punto che la Commissione tributaria ha dato ragione alla ricorrente.

I giudice sottolineano, infatti, che per la conservazione del possesso (o della detenzione) “solo animo” è comunque necessario che il possessore (o il detentore) abbia “la possibilità di ripristinare il rapporto materiale con la cosa quanto lo voglia, con la conseguenza che qualora tale possibilità non risulti, il solo momento intenzionale non è sufficiente per la conservazione del possesso (o della detenzione), che si perde nel momento in cui è venuta meno l’effettiva disponibilità del bene” (Cass. civ. n. 1732/2016).

Nel caso di specie, l’occupazione abusiva determina l’impossibilità assoluta per la proprietaria di ripristinare il rapporto materiale con l’immobile. Non si può, dunque, parlare di possesso, neppure mediato o indiretto. Di conseguenza, manca il presupposto di fatto richiesto per il pagamento delle imposte.  

Il Comune dovrà pertanto rimborsare le somme già versate, anche al fine di rispettare i principi di eguaglianza e di capacità contributiva che, altrimenti, risulterebbero violati.

Giuseppe Nuzzo (Fonte: www.condominioweb.com, 10/01/2018)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

CAPTCHA ImageChange Image

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Traduci
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube