Precari della P.A. I requisiti per la stabilizzazione

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Sono tante le domande dei nostri Lettori dopo l’articolo sulle procedure di stabilizzazione introdotte dal “decreto Madia”. Cerchiamo di dare qualche risposta anche in base agli indirizzi forniti dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con la circolare n. 3/2017 del 23 novembre 2017.

di Giuseppe Nuzzo.

Dal 1° gennaio e fino al 2020 in tutti gli enti pubblici, nazionali e locali, è partita l’ennesima corsa alla stabilizzazione per i precari storici delle pubbliche amministrazioni. Una platea che, secondo le stime ministeriali, si aggirerebbe intorno agli 80mila lavoratori titolari di contratti flessibili.

L’art. 20 del decreto legislativo n.75/2017 prevede due diverse strade verso il “posto fisso”: il primo comma prevede la procedura di stabilizzazione vera e propria con assunzione diretta a tempo indeterminato; il secondo comma, invece, procedure concorsuali speciali, con riserva di posti a favore dei precari storici.

Vediamo quali sono i requisiti generali richiesti per la stabilizzazione, precisando fin da ora che, anche in presenza di detti requisiti, le pubbliche amministrazioni non hanno alcun obbligo di avviare le relative procedure di stabilizzazione. Di conseguenza, i lavoratori precari non possono vantare alcun “diritto” alla stabilizzazione. Si tratta infatti di procedure che devono essere adeguatamente programmate dall’ente nel triennio 2018-2020, in coerenza con i relativi piani e programmi economici e finanziari.

Il reclutamento speciale
L’art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017 consente l’assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato, che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l’amministrazione che deve procedere all’assunzione. Al momento dell’avvio delle procedure di assunzione a tempo indeterminato il soggetto potrebbe non essere in servizio. In tal caso, precisa la circolare 3/2017, l’amministrazione, nel fissare i criteri per definire l’ordine di assunzione, dovrà priorità al personale che in servizio alla data di entrata in vigore del decreto (22 giugno 2017), in coerenza con l’effettivo fabbisogno definito nella programmazione.
b) sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali. A tal proposito, la circolare precisa che l’assunzione deve essere avvenuta con “una procedura concorsuale – ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge –in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell’area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione”;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Secondo il Ministero, gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l’amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale, che determina poi il riferimento per l’amministrazione dell’inquadramento da operare per il personale stabilizzato.

Concorsi riservati
L’articolo 20, comma 2, consente alle amministrazioni, per il triennio 2018-2020, di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non inferiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso. L’ampiezza dell’ambito soggettivo di applicazione della norma, più esteso rispetto alla platea ammessa al reclutamento speciale di cui al comma 1, consente di ricomprendere nei concorsi riservati i titolari di varie tipologie di contratto flessibile, quali ad esempio le collaborazioni coordinate e continuative;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso. La circolare chiarisce che in tale requisito di anzianità è possibile sommare periodi riferiti a contratti diversi, anche come tipologia di lavoro, purché riferiti alla medesima amministrazione e alla medesima attività.

Sono esclusi dalle procedure speciali dell’articolo 20:
– i contratti di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetto il conferimento di incarichi dirigenziali;
– il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici di regioni e Enti locali, nonché quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del testo unico enti locali 267/2000;
– il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, nonché le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
– i contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni attraverso società interinali
Per quanto concerne i contratti di formazione e lavoro, la circolare ministeriale rinvia alla disciplina speciale che prevede condizioni e vincoli per la conversione del rapporto di lavoro.

Enti di ricerca
Norme speciali sono dettate per il personale degli enti pubblici di ricerca. In particolare, con riferimento al personale finanziato dal fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, sottoposti alla vigilanza del MIUR, il requisito del periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni, richiesto per entrambe le procedure di cui ai comi 1 e 2 dell’articolo 20, può essere conseguito, eccezionalmente, anche con attività svolta presso diversi enti e istituzioni di ricerca; Inoltre, nelle varie tipologie di contratti di lavoro flessibile richieste per i concorsi riservati di cui all’articolo 20, comma 2, sono comprese le co.co.co e anche i contratti degli assegnisti di ricerca.

Enti del servizio sanitario nazionale

Norme speciali anche per tutto il personale degli Enti del servizio sanitario locale nazionale. Anche ad esso sono applicabili le procedure in esame e, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del SSN, dirigenziale e non, continuano ad essere applicate anche le procedure speciali di cui all’art. 1, comma 543, legge 208/2015, la cui efficacia è prorogata al 31/12/2018 per l’indizione delle procedure concorsuali straordinarie e al 31/12/2019 per la loro conclusione e al 31/10/2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile. Inoltre, per il personale tecnico-professionale e infermieristico il requisito del periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni, previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 20, può essere conseguito anche presso diverse amministrazioni del SSN. Si precisa che l’articolo 20 è applicabile anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e agli Istituti zooprofilattici sperimentali

Rapporti di lavoro con enti riorganizzati
È prevista infine una particolare tutela per coloro che hanno prestato attività lavorativa presso enti interessati da processi di riordino, soppressione o trasformazione (ad esempio, le Province). Qualora gli stessi siano stati transitati o assegnati presso altre amministrazioni, ai fini del possesso del requisito dei tre anni negli ultimi otto, si considera anche il periodo maturato presso l’amministrazione di provenienza, che può essere sommato a quello svolto in via continuativa o meno presso la nuova amministrazione.

Giuseppe Nuzzo – giu.nuzzo@alice.it

23 Replies to “Precari della P.A. I requisiti per la stabilizzazione”

  1. Sergio ha detto:

    Vorrei sapere per chi ha iniziato a lavorare dal 5.12.2016 presso un asp in qualità di tecnico specializzato autista ambulanza cat bs, chiamato da graduatoria ricavata da avviso pubblico ( burc) della gazzetta ufficiale, per titoli ed esami, al fine di sperare in una stabilizzazione sono previste per legge delle riserve in fase di concorso pubblico

    • Giuseppe Nuzzo ha detto:

      Lei non ha i requisiti per la stabilizzazione ex d.lgs. 75/2017. Eventualmente potrà utilizzare il servizio accumulato per partecipare a concorsi pubblici con riserva di posti o con attribuzione di punteggio per l’esperienza lavorativa pregressa (vedi articolo 35 d.lgs. 165/2001)

  2. Paola ha detto:

    Salve, Sono stata assunta preso un’Azienda Ospedaliera il 16.11.15 contratto tempo determinato, tramite l’ex art.16, volevo sapere si rientro nella stabilizzazione considerando che al 31.12.17 non ho fatto 36 mesi. A tutt’ora sono in forza preso l’Ospedale. Grazie.

  3. Paolo ha detto:

    Buongiorno,
    ho maturato più dei 36 mesi presso la stessa amministrazione. La domanda che voglio rivolgerle è questa: se l’amministrazione dove ho maturato il periodo non dovesse bandire concorsi, posso spendere questa esperienza presso altre pubbliche amministrazioni?
    Grazie della disponibilità

  4. Gianni ha detto:

    Ho maturato 36 mesi di servizio alla data del 31/12/2017 ed ero in servizio alla data del 25/08/2017, con contratto di collaborazione continuativa. Posso essere stabilizzato? E se si, quale procedura concorsuale si deve seguire? Tenga conto che siamo solo in 3 con i requisiti richiesti. Si può effettuare una procedura concorsuale per soli titoli o non è sufficiente? Grazie per la risposta!

  5. Cristina Capuana ha detto:

    La stabilizzazione è possibile anche se nei tre anni ho avuto contratti con diverse categorie professionali?
    un anno con contratto di assistente amministrativo cat c. e i successivi due anni con categoria D in qualità di collaboratore amm.vo … Mi viene il dubbio che il cambio di profilo professionale faccia decorrere il nuovo termine per la stabilizzazione? Grazie per la gentile risposta che vorrà darmi

  6. francesco ha detto:

    salve io vorrei sapere se i requisiti comma1 e comma 2 si puo fare cumulo e cosi arriverei a 3 anni negli ultimi 8 anni alla data del 31/12/2017?perche io ho lavorato sia con contratto flessibile che con contratto a tempo determinato presso l’asp come infermiere e facendo la somma degli anni in cui ho prestato servizio pero con contratti diversi arrivo a 5 anni

  7. Enza ha detto:

    Salve io vorrei sapere se rientro nel piano di stabilizzazione dopo 8 anni di contratti di lavoro autonomo libero professionale in qualità di medico specialista presso la solita azienda ospedaliera.
    Grazie

  8. sandra ha detto:

    Buonasera, ho un doppio quesito…..io ho tutti i requisiti per la stabilizzazione ma l’ente nel quale ho svolto la mia attività lavorativa ha dichiarato dissesto….posso essere stabilizzata in altri enti nello stesso profilo? Secondo quesito….se i 36 mesi maturati sono con contratto part time si rientra comunque nelle regole della stabilizzazione o come nei concorsi il periodo viene considerato a metà?
    Grazie

  9. ludovica ha detto:

    Buongiorno, ho un quesito da porLe. Sono in servizio dal 2011 con un co.co.co presso asl e ho maturato più di 4 anni di servizio dopo aver effettuato due avvisi pubblici, uno per titoli e colloquio e l’altro per titoli, colloquio e test a risposta multipla, sempre con la stessa mansione. Volevo precisarLe che i primi 3 anni e sette mesi sono stati continuativi.A cosa ho diritto: al comma 1 o al comma 2 dell’articolo 20 d.lgs. 75/2017? Grazie cordiali saluti.

  10. d.i. ha detto:

    buongiorno domanda….io ho maturato 36 mesi dal 2010 al 2017 ma in diversi enti e con diverse graduatorie sempre con lo stesso profilo professionale ( polizia locale) posso essere stabilizzata?

  11. Elena ha detto:

    Salve, rientrando nei requisiti della stabilizzazione presso una pubblica amministrazione, posso essere esonerata dal periodo di prova? Se si, a quale normativa posso fare riferimento? Grazie

  12. gian ncioa taras ha detto:

    salve volevo chiede , per chi non ha fatto un concorso ma è in graduatoria a soli titoli a tempo determinato , può essere stabilizzato col comma 1

  13. massimo ha detto:

    Salve, ho maturato 40 mesi di lavoro presso il Consiglio Regionale del Lazio come Assistente/Collaboratore alle dirette dipendenze degli uffici politici,dal Settembre 2009 al marzo 2013 posso essere stabilizzato e mi potrebbe chiarire se è facolta dell’amministrazione stabilizzare un lavoratore oppure è un obbligo? Grazie e buona serata

    • Giuseppe Nuzzo ha detto:

      Il servizio alle dirette dipendenze di uffici politici non rileva ai fini della stabilizzazione (art. 20, comma 7, d.lgs. 75/2017. La stabilizzazione è una facoltà della PA, non un obbligo.

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