Schede carburante: stop dal prossimo luglio

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Tra le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2018, una molto importante riguarda le spese relative all’acquisto di carburante per autotrazione: a partire dal prossimo luglio, infatti, saranno deducibili ai fini dei redditi e detraibili per l’IVA, solo quelle pagate con carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari.

In base alle nuove disposizioni, quindi, i soggetti titolari di partita IVA non potranno più dedurre il costo d’acquisto di carburante, né detrarre la relativa IVA se effettueranno pagamenti con mezzi diversi dalla moneta elettronica.

La disposizione prevede, infatti, specifiche modifiche dell’articolo 164 del Tuir, con l’introduzione del comma 1-bis, e dell’articolo 19bis 1 con lla nuova lettera d) al comma 1 che così dispongono:

Art. 164 comma 1-bis DPR 917/1986

“Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”.

Art. 19 bis 1 lettera d) del DPR 633/1972

“l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.

In pratica, sull’acquisto del carburante saranno consentite la deducibilità del costo e la detraibilità dell’IVA solo con pagamenti effettuati mediante mezzi tracciabili.

Sempre dal prossimo 1° luglio, secondo quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2018, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, da parte di soggetti passivi IVA (cioè quanti nell’esercizio di imprese o di arti e professioni effettuano, nell’esercizio di tali attività, importazioni o operazioni intracomunitarie) dovranno essere obbligatoriamente documentati con la fattura elettronica (nuovo articolo 22, terzo comma, del Dpr 633/1972).

Allo stesso tempo, viene abrogata la disciplina relativa alla scheda carburante di cui al DPR n. 444/1997

In altre parole, dal 1° luglio 2018, i soggetti passivi IVA non dovranno più tenere la scheda carburante, in quanto gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione saranno documentati solo mediante fattura elettronica.

Fonte: qui

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