Cosa fare per usufruire le cure termali?

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Quando sentiamo parlare di cure termali ci vengono in mente le abitudini dei nostri nonni, i quali, con cadenza rigorosa ed una certa ritualità, erano soliti concedersi un periodo di benefici trattamenti presso quegli intramontabili stabilimenti che hanno fatto la storia di numerose località turistiche, a partire dalla Belle Epoque sino agli Anni ‘80. Molti pensano (erroneamente) che queste sane abitudini siano cadute in disuso e abbiano perso rilevanza di fronte alle moderne terapie mediche farmacologiche e riabilitative. Ma non è così: non solo il settore termale sta vivendo una lenta e continua ripresa, con tanto di riscoperta da parte dei più giovani, ma sono proprio i moderni metodi di ricerca scientifica a confermare in modo inequivocabile l’efficacia e l’utilità delle cure termali (non per nulla, la parola “SPA”, con la quale le lingue anglosassoni indicano le cure termali, deriva dal latino “Salus Per Aquam”, vale a dire “la salute che viene dall’acqua”).

Le autorità sanitarie del nostro paese hanno emanato nel corso degli ultimi anni provvedimenti che, sulla base della documentazione scientifica disponibile, confermano come tutta una serie di patologie possa trovare reale beneficio dalle cure termali; si tratta di malattie che interessano diverse regioni anatomico-funzionali, come l’apparato respiratorio, il sistema muscolo-scheletrico, la pelle, l’apparato digerente, le vie urinarie, etc. Le ricerche condotte sulle acque termali e sui trattamenti che ne fanno uso sono giunte alla conclusione che queste cure costituiscono vere e proprie terapie mediche in grado di trattare le malattie interessate, favorendone il decorso, riducendone i sintomi e prevenendo eventuali ricadute. Oltre all’efficacia espressamente curativa, le cure termali svolgono anche una funzione di tipo preventivo, ragione in più per incentivarne il ricorso anche da parte della popolazione più giovane, compresi i soggetti in buona salute, ma comunque esposti agli innumerevoli agenti inquinanti dei giorni nostri, o costretti ad abitudini (alimentari, posturali, circadiane,…) poco sane.

Un altro aspetto sicuramente interessante di questi trattamenti è la loro totalenaturalità e il fatto di avere pochi effetti collaterali, peraltro di breve durata. Ma allora perché tante persone ignorano questa preziosa opportunità di cura? La risposta è quasi ovvia: tralasciando le ben note ragioni connesse agli interessi economici e alla influenza esercitata dalle case farmaceutiche sulle abitudini prescrittive dei medici, è innegabile che ingerire una pastiglia sia più pratico e veloce rispetto ad organizzare un soggiorno presso una località termale ed essere vincolati a quotidiane sedute di trattamento.

Rimane tuttavia un’ampia classe di pazienti per i quali sottoporsi a trattamenti termali resta una scelta pressoché obbligata per far fronte a determinati problemi di salute; si pensi ad esempio a coloro che, a causa di gravi patologie croniche, sono costretti ad assumere continuativamente farmaci dalla forte tossicità, e che pertanto devono evitare di introdurre ulteriori molecole nel proprio organismo.

Questa piccola guida si propone lo scopo di illustrare le principali caratteristiche del congedo per cure termali, così da consentire a chiunque sia affetto da una o più patologie trattabili con questi trattamenti, di poterne trarre i maggiori benefici.

Cos’è il congedo per cure termali

Il congedo (o permessoper cure termali è un particolare tipo di permesso riconosciuto dall’art. 13, commi 3 e seguenti, del DL 463/1983 (convertito dalla L. 638/1983), il quale stabilisce che “per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su motivata prescrizione di un medico specialista dell’unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall’INPS e dall’INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti”.

Di fatto però, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 22, comma 25, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 all’art. 42 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, il congedo per cure termali è rimasto vigente solo per i dipendenti del settore privato.

A chi è rivolto il congedo per cure termali

Come detto sopra, solamente i dipendenti del settore privato possono utilizzare questo tipo di permesso; tuttavia, ai dipendenti della pubblica amministrazione è consentito sottoporsi al ciclo di cure termali, imputando le relative assenze a malattia; in tal caso, però, si applicano le regole previste per le malattie nel pubblico impiego, con le relative trattenute economiche.

Affinché il dipendente possa godere del periodo di congedo è necessario che la patologia o le patologie per le quali si rendono necessarie le cure rientrino nell’elenco approvato e aggiornato dal Ministero della Salute. Il primo di una lunga serie di decreti con i quali è stata via via prorogata la validità di tale elenco è il DM 12/08/1992, a cui hanno fatto séguito il DM 15/12/1994, il DM 22/03/2001, il DM 13/12/2005, e infine il recente DPCM 12/01/2017, attualmente in vigore. Nello specifico, quest’ultimo atto normativo fornisce le indicazioni per l’erogazione delle cure termali a carico del SSN, stabilendo, all’art. 20, che:

  1. il Servizio Sanitario Nazionale garantisce l’erogazione delle prestazioni di assistenza termale ai soggetti, inclusi gli assicurati dell’INPS e dell’INAIL, affetti dalle patologie indicate nell’allegato 9 al presente decreto, che possono trovare reale beneficio da tali prestazioni. Nel medesimo allegato sono elencate le prestazioni erogabili suddivise per tipologia di destinatari;
  2. l’erogazione è garantita nel limite di un ciclo annuo di prestazioni, fatta eccezione per gli invalidi di guerra e di servizio, dei ciechi, dei sordi e degli invalidi civili, che possono usufruire di un secondo ciclo annuo per il trattamento della patologia invalidante.

Con quale frequenza si può fruire del congedo per cure termali

Il comma 4 dell’art. 13 del DL 463/1983 stabilisce che “i congedi straordinari, le aspettative per infermità, i permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle prestazioni [termali] non possono superare il periodo di quindici giorni l’anno”. Il periodo di cure di 15 giorni, inoltre, non è frazionabile, ed è comprensivo delle giornate di chiusura dello stabilimento termale, delle domeniche, e dei giorni festivi eventualmente compresi tra i giorni di cura; non vengono invece ricompresi eventuali giorni festivi immediatamente precedenti il primo giorno di cura o immediatamente successivi l’ultimo giorno.

Sospensioni e/o interruzioni sono ammesse quando siano determinate da vera e propria malattia sopravvenuta, oppure da altri sopraggiunti motivi di ordine sanitario in senso più lato (cosiddetta “crisi termale”, senza sintomi obbiettivabili o ritenuta insofferenza alla terapia, ecc.), da attestarsi comunque da un sanitario del luogo di cura, ovvero, infine, anche da situazioni familiari o personali di particolare rilevanza, da comprovarsi a cura dell’interessato, non comportanti, comunque, incapacità lavorativa per il relativo periodo.

Considerata la natura di “permesso” propria del congedo per cure termali, non c’è motivo per escludere la facoltà di fruizione del riposo domenicale anche nei casi di apertura continuativa dello stabilimento, a meno che le cure non vengano effettuate facendo ricorso alla malattia, per la quale si applicano le normali regole previste per tale diverso istituto.

Si tenga conto inoltre che, di norma, i cicli di cure termali sono composti da 24 cure, erogate in numero di 2 al giorno, per un totale di 12 giorni effettivi di trattamento; pertanto, il legislatore, riconoscendo un numero massimo di 15 giorni di congedo, ha chiaramente contemplato la possibilità di includervi anche i giorni di viaggio e di riposo necessari, a patto di non superare il numero massimo di giornate consentito.

Dove possono essere effettuate le cure termali durante il congedo

Secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 5, del DM 12/08/1992, il ciclo di cure termali effettuate facendo ricorso al congedo deve essere erogato da uno stabilimento convenzionato con il SSN, il quale è anche tenuto ad effettuare i controlli previsti dal successivo art. 3 dello stesso decreto. Di tali controlli parleremo più avanti.

Rapporto tra congedo, ferie ordinarie, malattia e altre tipologie di permesso retribuito

Su questo punto, soprattutto nel corso degli anni ‘80 e ‘90, si è assistito ad una impressionante produzione di sentenze e di massime giurisprudenziali, in buona parte motivate da una carente chiarezza della norma che riconosce il diritto dei lavoratori al congedo per cure termali. Va anzitutto evidenziato come il congedo per cure termali sia un istituto giuslavoristico nettamente distinto dalla malattia e da altre forme di permesso retribuito, sebbene sussistano evidenti analogie e punti di contatto tra tali diversi istituti. Lo stesso art. 13, più volte richiamato in questa guida, fa riferimento al congedo per cure termali quale periodo che si colloca al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali.

Non solo: proprio al fine di rimarcare tale distinzioni e prevenire abusi, il comma 5 del medesimo articolo impone che tra il congedo per cure termali e i congedi ordinari e le ferie annuali debba intercorrere un intervallo di almeno 15 giorni. Si osservi come la norma faccia specifico riferimento ai congedi “ordinari” e alle ferie “annuali”, con l’intento di indicare tutte le tipologie di assenza programmata o programmabile; pertanto, l’assenza giornaliera del dipendente dovuta a circostanze imprevedibili che si verifichi entro i 15 giorni antecedenti la data del previsto avvio delle cure, seppure imputabile alle ferie o ai permessi residui, non è di per sé sufficiente a giustificare il differimento obbligatorio del congedo.

L’art. 16, comma 5, della Legge 30/12/1991, n. 412, introduce una ulteriore restrizione alla fruizione dei congedi, stabilendo che le prestazioni idrotermali possano essere fruite dai lavoratori dipendenti, anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista dell’unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall’INAIL, motivatamente prescritto dai medici del predetto Istituto.

La Corte Costituzionale, con la storica sentenza n. 559/1987 ha stabilito l’incostituzionalità sia del differimento, imposto dal datore di lavoro, delle cure al periodo feriale già approvato (con conseguente violazione del diritto alla salute e alle cure tempestive), sia il “computo in conto ferie” del periodo di fruizione del congedo; in quest’ultimo caso infatti risulterebbe violato il diritto irrinunciabile ad un periodo annuale di ferie retribuite (art. 36, terzo comma, Cost.), che comporta per il lavoratore la facoltà di scelta del modo più adeguato per ritemprare le energie psico-fisiche e non può perciò essere fatto coincidere con le cure termali, che hanno finalità diverse ed impongono vincoli di vario tipo.

Infine, va detto che, solo in particolari casi, le cure termali possono essere fruite ricorrendo all’istituto della malattia, con conseguente indennizzo a carico dell’INPS, e precisamente: per i dipendenti pubblici, per i quali il congedo per cure termali è stato soppresso; quando lo stato patologico per il quale si rendono utili le cure sia di gravità tale da determinare una assoluta incapacità lavorativa temporanea. Invero, quest’ultima circostanza si manifesta come piuttosto remota, considerando il fatto che la maggior parte degli specialisti ritengono poco utile, se non addirittura sconsigliabile, ricorrere alle cure termali durante la fase acuta della patologia, essendo invece preferibile effettuare i trattamenti nel cosiddetto “periodo termale”; tanto che il riacutizzarsi della patologia nel corso delle cure (“crisi termale”) è ritenuta circostanza adeguata a giustificare una sospensione, opportunamente documentata, del periodo di congedo, almeno sino alla stabilizzazione delle condizioni cliniche.

Quale rapporto tra il diritto al congedo e il diritto di fruizione delle cure termali a carico del SSN

Bisogna prestare attenzione a non confondere il diritto (riconosciuto al lavoratore dipendente del settore privato) di fruire del congedo per cure termali con il diritto (riconosciuto a qualunque assistito del sistema sanitario nazionale) di fruire, nel corso dell’anno, di uno o più cicli di cure termali con spesa a carico del SSN stesso.

Di norma, ad ogni assistito è garantita la possibilità di sottoporsi ad un solo ciclo di cure all’anno dispensato dal SSN; tuttavia, in presenza di determinati requisiti (attualmente enunciati dall’art. 20, comma 2, del DPCM 12/01/2017, già richiamato), è possibile effettuare due cicli di cure termali dispensate dal SSN nel corso dello stesso anno. Ne consegue che un assistito-lavoratore dipendente potrebbe fruire di un primo ciclo di cure termali ricorrendo all’istituto del congedo, e un secondo ciclo (sempre a carico del SSN) ricorrendo alle ferie o ad altra tipologia di permesso retribuito, ad esempio il permesso per cure agli invalidi.

Oltretutto, non esiste un ordine temporale preferenziale per fruire dell’uno o dell’altro tipo di permesso/congedo, a patto di possedere, di caso in caso, i requisiti richiesti.

Quali differenze tra il congedo per cure termali e le “cure balneo-termali INPS”

Le “cure balneo-termali Inps”, che nulla hanno a che vedere con il congedo per cure termali, sono un servizio erogato dall’INPS ai propri assicurati che possiedano determinati requisiti, stabiliti di anno in anno mediante un apposito bando pubblicato sul sito internet dell’Istituto; vengono concesse (dopo l’accertamento dei requisiti assicurativi, contributivi e sanitari) con lo scopo di evitare, ritardare o rimuovere uno stato di invalidità (artt. 45-81 e 83, RDL. 04/10/1935 n. 1827). Il costo delle cure è a carico del SSN, mentre quello del soggiorno presso la località termale negli alberghi convenzionati è a carico dell’INPS. La fruizione delle prestazioni “balneo-termali” da parte degli assicurati dell’Istituto può avvenire soltanto in periodo feriale (eccetto quanto previsto all’art. 16, comma 5, L. 412/1991) per una sola volta all’anno e per non più di 5 volte nell’arco dell’intera vita assicurativa, salvo eccezioni. Per maggiori dettagli è opportuno fare riferimento al bando pubblicato prima dell’inizio di ogni stagione termale

Congedo per cure termali: retribuzione o no?

Il periodo di fruizione del congedo è retribuito? In quale misura? Su quale soggetto grava l’onere di indennizzo? La sentenza n. 559/1987 della Corte Costituzionale, già citata, ha fatto chiarezza, tra le altre cose, anche sul tema della indennizzabilità del periodo di fruizione delle cure termali, stabilendo che il periodo di congedo per cure termali è retribuito dal datore di lavoro, secondo il principio per cui “retribuendo assenze limitate per cure idonee ad impedire il progresso o l’aggravamento della malattia, [il datore di lavoro] può evitare di sopportare in futuro l’onere di un ben maggiore periodo di assenza dovuto al verificarsi di tali eventi.

Diversamente, quando le cure termali vengano fruite dal lavoratore facendo ricorso alla malattia (sempre che ne sussistano le condizioni) allora l’indennizzo spetta all’INPS. Stante infatti la natura di “permesso” del congedo per cure, e alla luce dei principi illustrati dalla Corte Costituzionale, non sarebbe corretto imputare all’INPS l’onere dell’indennizzo per periodi diversi da quelli di malattia. Per analogia, inoltre, si osservi come anche il permesso per cure agli invalidi, riconosciuto ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 119/2011 nel limite di 30 giorni all’anno, sia retribuito dal datore di lavoro.

Il periodo di congedo è computabile ai fini del comporto?

Poiché la norma non è precisa a riguardo, dal momento che il congedo per cure si differenzia dalla malattia, e in analogia con quanto stabilito per altre tipologie di permessi a scopo curativo (vedi art. 7 D.lgs. 119/2011) si ritiene che il periodo di congedo per cure termali non vada computato ai fini del comporto, a meno che la contrattazione collettiva nazionale non lo specifichi espressamente; di norma, tuttavia, la contrattazione collettiva nazionale, nel disciplinare il periodo di comporto, fa esclusivo riferimento alle assenze per malattia. Ancora una volta, però, appare opportuno evidenziare che, qualora il lavoratore si sottoponga a cure termali nel corso della malattia (e dunque senza ricorrere al congedo), non ci sia ragione per escludere tali giorni dal computo ai fini della determinazione del comporto.

Documentazione necessaria per fruire del congedo per cure termali

Affinché il lavoratore possa validamente assentarsi in congedo per cure termali, è necessario che lo stesso trasmetta al datore di lavoro idonea documentazione comprovante la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, e precisamente la prescrizione, redatta da un medico specialista dell’ASL, che attesti che il paziente è affetto da una delle patologie di cui all’allegato 9 al DPCM 12/01/2017, per la cui risoluzione sia giudicato determinante un tempestivo trattamento termale; la prescrizione deve inoltre riportare un termine (non superiore a 30 giorni) per l’inizio della terapia.

Ulteriori indicazioni terapeutiche (facoltative) possono riguardare la modalità di effettuazione delle cure, gli stabilimenti termali più indicati, o il tipo di acqua da utilizzarsi. Sebbene gli indirizzi forniti dalla Corte Costituzionale siano chiari riguardo alla non-sovrapponibilità di cure e ferie, qualora lo specialista rilevi particolari condizioni psicofisiche (anche per l’eventuale presenza di comorbilità) ovvero prescriva cure particolarmente gravose, egli potrà fornire, a latere della stessa prescrizione, un parere espresso in merito alla incompatibilità, in concreto, tra la sottoposizione alle cure e la fruizione delle ferie, per il conseguimento degli scopi terapeutici e/o riabilitativi (si veda anche Corte Cost. 297/1990).

Si veda, a tal proposito, il modello prescrizione cure termali;esso è stato predisposto così da riportare tutti i dati e le indicazioni terapeutiche utili ai fini della corretta prescrizione da parte del medico specialista al paziente affetto da patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali. Le sezioni del modulo destinate ad ospitare il quesito diagnostico, la diagnosi e la specifica terapia prescritta possono essere oscurate dal paziente-lavoratore nella copia da trasmettere al datore di lavoro, trattandosi di dati che non dovrebbero essere comunicati a soggetti privi di qualifica di medico, o comunque non autorizzati al trattamento di dati personali riguardanti lo stato di salute.

Persino la specializzazione del medico prescrittore, normalmente riportata nel timbro apposto in calce alla prescrizione, dovrebbe essere oscurata a tutela della privacy dell’interessato, così come l’eventuale indicazione della divisione organizzativa della struttura sanitaria alla quale il sanitario appartiene, se da essa si possano desumere informazioni sul tipo di patologia accertata. Ovviamente, non esiste alcun obbligo del medico a conformarsi ad uno specifico modello per la redazione della prescrizione, analogamente a quanto avviene per il certificato di malattia redatto in forma cartacea, purché vi siano riportati tutti gli elementi essenziali (data, generalità del paziente, diagnosi, terapia, dati identificativi dello specialista e firma).

Poiché nessuna norma obbliga il lavoratore a sottoporsi alle cure in regime di convenzionamento con il SSN (a patto, però, che lo stabilimento sia convenzionato con il SSN), potendole anche effettuare in regime di solvenza, va da sé che non sussiste alcun obbligo a produrre, unitamente alla prescrizione del medico specialista, anche la “ricetta” del medico di famiglia. Infine, in forza dell’accordo 19/04/1996 tra le Regioni/ASL e le Aziende termali, è stata soppressa la cosiddetta “autorizzazione-impegnativa” che le ASL erano tenute a rilasciare ai soggetti interessati in occasione dell’inizio di un periodo di cure termali a carico del SSN.

Quali verifiche sulla documentazione prodotta

Come è noto, al datore di lavoro è fatto assoluto divieto di avviare indagini o altre attività volte ad accertare lo stato di malattia o le condizioni patologiche o di disabilità dei dipendenti, salvo che nei casi e con i criteri espressamente previsti dall’ordinamento e dalla disciplina di settore (ad esempio mediante la richiesta di visita fiscale nel corso della malattia, oppure verificando l’iscrizione all’albo del medico certificate, o ancora ricorrendo all’autorità giudiziaria competente al fine di verificare l’attendibilità della certificazione prodotta dal lavoratore). Si veda in proposito l’art. 5 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) e le relative sanzioni penali previste dall’art. 38.

Tantomeno può il datore di lavoro agire in autotutela privata, facendo esaminare le certificazioni mediche da sanitario di fiducia, e neppure dal medico competente, salvo i casi rientranti negli specifici compiti della sorveglianza sanitaria, tra i quali non è certo compreso il congedo per cure termali. La stessa Autorità garante per la protezione dei dati personali ha avuto più volte occasione di ribadire il suddetto principio, vietando operazioni di trattamento di dati personali sensibili non previste dalla normativa vigente, da parte dei datori di lavoro intenti a verificare la corrispondenza al vero di quanto riportato nelle certificazioni mediche riferibili ai propri dipendenti (si vedano, tra gli altri, i Provvedimenti 10/04/2014 e 05/06/2014).

La normativa in materia di congedo per cure termali non contempla alcuna forma di controllo attuabile o attivabile dal datore di lavoro, il quale si limiterà pertanto a verificare la completezza della documentazione (prescrizione) fornita dal dipendente; del resto, va osservato come il lavoratore che si accinge a fruire delle cure sia di fatto soggetto ad un triplice controllo medico-sanitario (da parte del medico specialista dell’ASL, da parte del medico curante e da parte del medico termale nel corso della visita di ammissione). Non solo: nel corso dell’intero ciclo di cure, il paziente è sottoposto ai controlli effettuati dallo stabilimento convenzionato per ogni giorno di trattamento, sia mediante il riconoscimento “de visu”, sia mediante sistemi automatizzati di accesso e di registrazione degli orari di inizio delle singole sedute. Tali accorgimenti sono stati introdotti via via negli anni dal legislatore proprio con l’intento di prevenire gli abusi ed arginare il fenomeno del “socialismo termale”.

Ricordiamo infine che, al rientro in azienda, il lavoratore dipendente è tenuto a fornire idonea documentazione, anche cumulativa, rilasciata dallo stabilimento termale e attestante l’avvenuta sottoposizione alle cure.

A chi e con quale tempistica dev’essere prodotta la documentazione

Poiché il congedo per cure termali non è soggetto ad alcuna autorizzazione da parte del datore di lavoro, il quale si limita a verificare la completezza della documentazione prodotta dal dipendente al fine della corretta imputazione dei giorni di assenza, non è previsto alcun obbligo di preavviso in capo al lavoratore che si appresta a sottoporsi al ciclo di cure prescritto. Per analogia a quanto stabilito in caso di assenza per malattia (vedi art. 2, comma 2, DL 663/1979), il lavoratore è tenuto a recapitare o a trasmettere la documentazione-prescrizione al datore di lavoro entro due giorni, decorrenti dalla data di effettivo inizio delle cure.

Ciononostante, è consigliabile che il lavoratore informi il datore di lavoro della necessità di sottoporsi al ciclo di trattamenti non appena abbia potuto definire la data di inizio delle cure, la quale dovrà necessariamente collocarsi entro il termine di 30 giorni dal rilascio del certificato (del medico specialista o del medico curante), quale forma di collaborazione e di attenzione verso le esigenze organizzative e produttive dell’azienda di appartenenza. D’altro canto, è evidente che il lavoratore potrà comunicare il periodo esatto di assenza solo una volta espletate le incombenze di programmazione del viaggio e del soggiorno presso la località termale di destinazione.

Entro quanti giorni è necessario iniziare le cure termali

L’art. 1, comma 8, del DL 25 novembre 1989, n. 382 (convertito in Legge 25 gennaio 1990, n. 8) stabilisce che, per i lavoratori dipendenti che effettuano le cure termali al di fuori del periodo di ferie o di congedo ordinario, la prestazione debba iniziare entro 30 giorni dalla richiesta del medico curante. Si noti dunque che il termine di 30 giorni decorre dalla richiesta del medico curante (e non già del medico specialista), supponendo quindi che l’assistito fruisca delle cure in regime di convenzionamento con il SSN.

Tuttavia, nessuna norma vieta al paziente di fruire delle cure in regime di solvenza, anche se presso uno stabilimento convenzionato (ad esempio nel caso in cui questi abbia già superato il numero massimo di cicli annui erogabili a carico del SSN), nel qual caso, mancando la necessità di una specifica richiesta del medico curante, il termine di 30 giorni si farà decorrere dalla richiesta del medico specialista.

Qual è il regime dei controlli applicato nel corso del periodo di congedo per cure termali

Il punto 3 del DM 12 agosto 1992 stabilisce rigorosi criteri di controllo da parte degli stabilimenti convenzionati nei confronti degli utenti che effettuano le cure durante il congedo, a mezzo di idonei sistemi di rilevamento nominativo (manuali, meccanici o elettronici); al termine delle ciclo di cure, lo stabilimento rilascia un attestato di sottoposizione alle cure. Il lavoratore in congedo per cure termali non può essere sottoposto ad alcuna diversa od ulteriore forma di controllo o di accertamento clinico, fiscale o amministrativo.

Si può derogare alle norme che regolano il congedo per cure termali?

Il contratto di lavoro e i regolamenti aziendali possono derogare alle norme che regolano il congedo per cure termali? Trattandosi di un permesso istituito per legge, il contratto di lavoro (sia esso collettivo o individuale) non può derogarne o limitarne la fruizione da parte del lavoratore, dal momento che ciò costituirebbe, oltre che una violazione della normativa di settore, anche un pregiudizio al legittimo diritto alle cure e alla tutela della salute, costituzionalmente garantito.

Quali tutele per il lavoratore che si vede negato il diritto al congedo per cure termali

A quali forme di tutela può ricorrere il lavoratore che si vede negato il diritto al congedo regolarmente documentato? Qualora il datore di lavoro, nonostante la completezza della documentazione medica fornita dal dipendente, impedisca a quest’ultimo di fruire del congedo per cure termali, dovrà chiaramente rispondere dei danni procurati al lavoratore, in base alle diverse situazioni che si dovessero verificare:

  • nel caso in cui, per mezzo di ordini di servizio o altre forme di precettazione, al lavoratore venisse preclusa, in senso assoluto, la possibilità di sottoporsi alle cure regolarmente prescritte, ovvero se le stesse venissero differite oltre il termine massimo stabilito dal medico prescrittore (ad esempio, con l’intento di far ricadere il ciclo di cure all’interno del periodo di ferie programmato), il lavoratore potrà richiedere il risarcimento del danno alla salute che ne deriva;
  • nel caso in cui, invece, il datore di lavoro intendesse imputare l’assenza per cure in conto ferie, dovrà rispondere di inadempimento degli obblighi contrattuali, e di violazione delle disposizioni poste a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stanti le finalità di riposo e di recupero delle energie psico-fisiche proprie delle ferie;
  • qualora, infine, il datore di lavoro dovesse richiedere ulteriore documentazione medica in aggiunta a quella, già completa, fornita dal dipendente, incorrerebbe nella violazione delle norme a tutela della privacy, per aver effettuato operazioni di trattamento sui dati personali sensibili in eccedenza a quanto richiesto dalla legge, questo anche se il lavoratore dovesse acconsentire alle richieste dell’azienda.

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