Ecobonus. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la cessione del credito d’imposta

Noi e il Condominio

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Rubrica Noi e il CONDOMINIO

a cura di Giuseppe Nuzzo (avvocato)

La cessione del credito corrispondente alla detrazione per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici si può reiterare solo una volta. Per “altri soggetti privati” devono intendersi quelli diversi dai fornitori, ma comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 11/E del 18 maggio 2018 in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) all’articolo 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.

Il nuovo provvedimento, in linea con il parere reso dalla Ragioneria generale dello Stato, illustra le modalità applicative delle nuove disposizioni in materia di cessione del credito. Inoltre, individua i soggetti interessati e gli Enti rientranti nel perimetro degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

La circolare n. 11/E chiarisce, tra l’altro, che:

-la cessione del credito deve intendersi limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella originari;

-per “altri soggetti privati” devono intendersi quelli diversi dai fornitori, ma comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazioni;

-nei casi in cui la disciplina in esame non consenta la cessione del credito a istituti di credito e intermediari finanziari, si deve ritenere che la preclusione operi non soltanto nei confronti degli istituti di credito e degli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamento e iscritti nell’apposito albo, ma anche di tutte le società classificabili nel settore delle società finanziarie, i cui crediti nei confronti dello Stato inciderebbero sull’indebitamento netto e sul debito pubblico per l’importo del credito ceduto. A favore di questi soggetti, quindi, non può essere effettuata né l’originaria cessione del credito né l’eventuale successiva cessione da parte del primo cessionari;

-il credito, invece, è cedibile nei confronti di organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili, anche se partecipati da soggetti rientranti nel novero delle società finanziarie qualora questi detengano una quota di partecipazione non maggioritaria o, più in generale, non esercitino un controllo di diritto o di fatto sull’ente partecipato o collegato

-il credito può essere ceduto anche alle Energy service companies (E.s.co.) e alle società di servizi energetici (S.s.e.), accreditate presso il G.s.e., comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico

-resta fermo il divieto di cessione nei confronti di società finanziarie, anche se facenti parte della compagine dei suddetti organismi associativi, delle E.s.co e delle S.s.e.

Non saranno sanzionati – precisa la circolare – i comportamenti non conformi messi in atto prima della pubblicazione della circolare.

La circolare in commento si aggiunge al provvedimento già adottato dall’Amministrazione fiscale il 28 agosto 2017, con cui erano state definite le modalità operative per la cessione del credito, all’epoca limitata solo alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici. Dopo la Legge di bilancio 2018, invece, l’opportunità di cedere il credito corrispondente alla detrazione è stata estesa anche alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari. Essa, pertanto, non è più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici.

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