Incendio della canna fumaria in condominio. Chi paga i danni?

Noi e il Condominio

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Rubrica NOI e il CONDOMINIO

In caso di incendio innescato dal surriscaldamento della canna fumaria, a seguito di un non adeguato utilizzo della stufa a legna, la responsabilità ricade sul condomino proprietario della canna stessa, il quale non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per riparare i danni provocati alle parti comuni dell’edificio.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13293 depositata il 28 maggio 2018.

Secondo gli Ermellini, se l’esigenza di manutenzione e riparazione derivi da una specifica condotta illecita attribuibile allo stesso condomino, il singolo condomino non ha diritto al rimborso delle spese per interventi urgenti di riparazione o manutenzione delle parti comuni. In tal caso, le opere eseguite costituiscono una modalità di risarcimento del danno in forma specifica a favore degli altri condomini.

La vicenda. Un condomino agiva contro la società proprietaria degli altri appartamenti per ottenere il rimborso, ex art. 1134 c.c., delle spese sostenute per gli interventi di manutenzione delle parti comuni (tetto e facciata dell’immobile), dopo un incendio conseguente al surriscaldamento della canna fumaria posta all’interno dell’appartamento di proprietà dello stesso condomino.

La domanda, accolta in primo grado, veniva respinta dalla Corte d’Appello di Brescia, secondo la quale l’incendio era attribuibile, in via esclusiva, proprio al proprietario della canna fumaria. Sono a carico di quest’ultimo, dunque, tutte le conseguenze patrimoniali della sua condotta. Infatti, l’intervento di rifacimento del tetto e della facciata risultava a sua volta da attribuire (anche per le risultanze del verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo) all’incendio stesso, che aveva intaccato le travi di legno della copertura, rendendola pericolante.

La Suprema Corte, nel confermare la decisione d’appello, ricorda anzitutto che – anche nel caso di condominio minimo (composto cioè da due soli partecipanti, come nel caso di specie) – la spesa sostenuta da uno dei condomini per interventi su parti comuni è rimborsabile solo laddove presenti i requisiti dell’urgenza. Così dispone l’art. 1134 c.c.

Deve considerarsi urgente, “non solo la spesa che sia giustificata dall’esigenza di manutenzione, quanto la spesa la cui erogazione non possa essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l’amministratore o l’assemblea dei condomini possano utilmente provvedere”.

Precisa inoltre la Corte – ed è questo il punto dirimente della vicenda in esame – che l’obbligo del singolo condomino di contribuire in misura proporzionale al valore della sua unità immobiliare alle spese di manutenzione e riparazione delle parti comuni dell’edificio si fonda sulla comproprietà delle stesse, “ma se l’esigenza di manutenzione deriva dalla specifica condotta illecita attribuibile ad un singolo condomino, sorge in capo a quest’ultimo l’obbligo di risarcire il danno prodotto ex art. 2043 c.c.”.

In tal caso non sussiste alcun diritto al rimborso, costituendo le opere eseguite dal singolo una modalità di risarcimento del danno in forma specifica.

Giuseppe Nuzzo (avvocato)

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