Un giorno triste per internet

Scienza & Tecnologia

Di

Il comitato legale del Parlamento Europeo. Immagine: EU. Open Source 

Di Giusy Criscuolo

Wikipedia e il mondo di internet si ribellano alle nuove direttive sul Copyright dell’UE.

Il comunicato stampa di Wikipedia del 3 luglio 2018 cita il seguente testo:

“Cara lettrice, caro lettore,

Il 5 luglio 2018 il Parlamento europeo in seduta plenaria deciderà se accelerare l’approvazione della direttiva sul copyright. Tale direttiva, se promulgata, limiterà significativamente la libertà di Internet…Se la proposta fosse approvata, potrebbe essere impossibile condividere un articolo di giornale sui social network o trovarlo su un motore di ricerca. Wikipedia stessa rischierebbe di chiudere…  Vogliamo poter continuare a offrire un’enciclopedia libera, aperta, collaborativa e con contenuti verificabili. Chiediamo perciò a tutti i deputati del Parlamento europeo di respingere l’attuale testo della direttiva e di riaprire la discussione vagliando le tante proposte delle associazioni Wikimedia, a partire dall’abolizione degli artt. 11 e 13, nonché l’estensione della libertà di panorama a tutta l’UE e la protezione del pubblico dominio.”

Da qui la decisione di Wikipedia Italia di oscurare tutte le pagine per protestare contro le nuove direttive del Parlamento Europeo.

Facendo un passo a ritroso, c’è da ricordare che il 20 giugno scorso, la commissione giuridica del Parlamento europeo ha iniziato la sua crociata su una nuova visione e condivisione di internet, prendendo una decisione storica sulle riforme del copyright e che da alcuni critici è considerato come un attacco a Internet e alla libertà di comunicazione. La commissione per gli affari legali del Parlamento europeo ha approvato il 20 giugno scorso una bozza di regole che i critici considerano una pericolosa invasione del flusso di informazioni online.

La battaglia che sta infuriando tra Google e i media tradizionali sul copyright, per i contenuti delle notizie, entrerà in una fase decisiva nella giornata di oggi, 5 luglio 2018.  Il nocciolo della questione è se i giganti di Internet, come Google, YouTube e Facebook, dovrebbero essere autorizzati a guadagnare denaro con contenuti di terze parti, e se devono dare un corrispettivo agli autori, o essere ritenuti responsabili se il contenuto distribuito tramite le loro piattaforme viola il copyright.

L’industria tecnologica ha avvertito che le regole avrebbero colpito gli utenti di Internet. I critici sono particolarmente contrari a queste nuove regole sul copyright, che offrirebbero agli editori, non necessariamente agli autori, i diritti esclusivi di vendere i contenuti online per cinque anni. Spagna e Germania hanno già introdotto leggi simili.

Il secondo motivo di contesa è un piano che potrebbe portare all’introduzione dei cosiddetti filtri di caricamento per le piattaforme online. Renderebbe le piattaforme video come YouTube, direttamente responsabili delle violazioni del copyright se un utente carica contenuti protetti. Cosa che al momento interessa le piattaforme solo quando le violazioni sono state segnalate loro.

Vi sono però delle buone notizie che interessano gli editori. Se le regole dovessero diventare legge, ci sarà il trionfo per gli editori dei quotidiani, che potranno esigere canoni dai motori di ricerca che mostrano anche solo poche frasi di contenuto. L’obiettivo sarà quello di dare loro una fetta delle entrate pubblicitarie che Google e altri siti guadagnano dalle pagine che mostrano i collegamenti.

Ma non è tutto oro quello che luccica, poiché i critici sostengono che la legge tedesca sul diritto d’autore non ha funzionato. Dopo la sua introduzione nel 2013, Google ha dato agli editori la scelta di accettare che i loro contenuti vengano visualizzati gratuitamente su Google News – o vengano rimossi dalle sue liste di notizie. Gli editori hanno fatto marcia indietro e hanno accettato i termini di Google perché non volevano perdere la copertura raggiunta avendo le loro notizie sul motore di ricerca.

Ma quali sono i due articoli che stanno facendo impazzire il web?

Articolo 11 (link tax)

Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale

1.Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l’utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.

2.I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell’Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.

3.Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1.

4.I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 20 anni dopo l’uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione.

Articolo 13

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti

1.I prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l’uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l’uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l’attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l’utilizzo delle opere e altro materiale.

2.Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

3.Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell’informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, ad esempio l’uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra l’altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.

Oggi si deciderà del destino della libera comunicazione.

redazione@corrierenazionale.net

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