Garage trasformato in abitazione? Serve il permesso di costruire

Noi e il Condominio

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Rubrica NOI e il CONDOMINIO

di Giuseppe Nuzzo

La trasformazione di un garage, di un magazzino o di una soffitta in un locale abitabile è rilevante dal punto di vista urbanistico, poiché si tratta di opere necessitanti del permesso di costruire. Si configura infatti un ampliamento della superficie residenziale e della relativa volumetria, rispetto alla originaria DIA, senza considerare i profili igienico-sanitari di abitabilità del vano trasformato.

Lo ha stabilito il TAR Lazio con la sentenza n. 7739/2018 depositata l’11 luglio scorso.

Secondo i giudici amministrativi, le opere realizzate nella fattispecie dalla ricorrente, sono idonee a mutare radicalmente la destinazione d’uso dell’immobile in questione in locale residenziale, incidendo in modo determinate sul carico urbanistico e non appaiono dunque legittimate dalla DIA presentata dalla stessa ricorrente.

Il riferimento normativo è dato dall’art. 3, comma 1,lettere a) e c) del TU Edilizia 380/2001, in combinato disposto con l’art. 10,comma 1, lettera c) e con l’art. 23-ter dello stesso Testo unico: le opere interne e gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come pure quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire, e non di semplice DIA, ogni qual volta comportino mutamento di destinazione d’uso tra due categorie funzionalmente autonome.

Non è quindi possibile ritenere urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un garage, di un magazzino o di una soffitta in un locale abitabile; senza considerare i profili igienico-sanitari di abitabilità del vano, in ogni caso si configura, infatti, un ampliamento della superficie residenziale e della relativa volumetria autorizzate con l’originario permesso di costruire.

Secondo il TAR Lazio, “solo il cambio di destinazione d’uso fra categorie edilizie omogenee non necessita di permesso di costruire (in quanto non incide sul carico urbanistico)mentre, allorché lo stesso intervenga tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, così come tra locali accessori e vani ad uso residenziale, ciò integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire, indipendentemente dall’esecuzione di opere che, comunque, nel caso in esame sono presenti“.

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