L’assemblea di condominio si registra col consenso di tutti

Noi e il Condominio

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Ogni partecipante ha il diritto di registrare tutto lo svolgimento dell’assemblea di condominio, ma non può divulgarne il contenuto all’esterno, salvo che vi sia il consenso alla divulgazione da parte di tutti i partecipanti all’adunanza o che la diffusione si renda necessaria per tutelare un proprio diritto. La registrazione audio, inoltre, a determinate condizioni, può costituire fonte di prova in giudizio.

È quanto emerge dalla sentenza n. 13692 del 3 luglio 2018 del Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi in una controversia in cui la condomina aveva registrato l’assemblea senza previa autorizzazione e aveva poi prodotto il file audio in giudizio per provare le presunte irregolarità denunciate ed ottenere l’annullamento della delibera assembleare.

Registrare l’assemblea si può. Più in generale, ogni condomino ha il diritto di chiedere all’amministratore che la riunione condominiale sia registrata. A riguardo, anche la Corte di Cassazione ha chiarito che ciascun partecipante ad una conversazione, sia essa una riunione di condominio o un colloquio tra amici, accetta il rischio di essere registrato.

Niente lesione della privacy. Secondo il Tribunale di Roma, non si verifica alcuna violazione della riservatezza dei partecipanti, in quanto la registrazione non dà luogo alla “compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso solo da chi palesemente vi partecipa o assiste”. A conferma di ciò, la sentenza in commento richiama espressamente quanto affermato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nel vademecum “Il condominio e la Privacy”, pubblicato dopo la legge di riforma del condominio n. 220/2012, secondo il quale l’assemblea condominiale può essere registrata, ma solo con il consenso informato di tutti i partecipanti

Vietato divulgare la registrazione all’esterno. È importante sottolineare però che nonostante ogni partecipante all’assemblea abbia il diritto di registrare, egli è tenuto a non divulgare il contenuto a terzi non presenti durante l’assemblea. Se lo fa, si potrebbe configurare nei suoi confronti il reato di cui all’art. 167 del d.lgs. n. 196/2003 (anche alla luce del nuovo regolamento europeo n. 679/2016), salvo il caso in cui vi sia ottenuto il consenso alla divulgazione da parte di tutti i partecipanti all’adunanza o che la diffusione si renda necessaria per tutelare un proprio diritto.

L’audio dell’assemblea può essere utilizzato come prova. Le norme giuridiche in merito a ciò sanciscono che la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, a norma dell’art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite.

La decisione del caso di specie. Alla luce di tali principi, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda della condomina: da una parte, la registrazione dell’assemblea non risultava autorizzata e, dunque, non poteva essere utilizzata come fonte di prova; dall’altra, non sono state provate le presunte irregolarità denunciate a carico della delibera: i condomini hanno ricevuto i fogli-firma che attestano la presenza, mentre è regolare il sistema di voto adottato dall’assemblea.

Giuseppe Nuzzo

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