Ordinamento penitenziario: il decreto in pillole

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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 2 agosto 2018, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo in attuazione della legge delega di cui all’art.1, commi 82, 83 e 85, lettere A), D), I), L), M), O), R), T) e U), della legge 23 giugno 2017, n.103, che introduce disposizioni volte a modificare l’ordinamento penitenziario. Il Ministero della Giustizia e il Governo, contestualmente, procedono a una revisione del testo che tenga conto delle indicazioni espresse dal Parlamento, volte a migliorare la qualità della vita nelle carceri garantendo comunque la certezza della pena.

Premesso che le norme di ordinamento penitenziario risalgono al 1975, lo schema di decreto è suddiviso in quattro capi, inerenti alla riforma dell’assistenza sanitaria, alla semplificazione dei procedimenti, alle modifiche all’ordinamento penitenziario in tema di competenze degli uffici locali di esecuzione esterna e della polizia penitenziaria, alla vita penitenziaria.

Relativamente alla materia sanitaria si è provveduto alla revisione della disciplina alla luce del riordino della medicina penitenziaria, al potenziamento dell’assistenza psichiatrica negli istituti di pena e al trasferimento delle competenze della medicina penitenziaria al servizio sanitario nazionale. In particolare, si afferma il diritto di detenuti e internati a prestazioni tempestive; si stabilisce, inoltre, che il servizio sanitario nazionale opera negli istituti e ad esso spetta organizzazione del servizio medico e farmaceutico. Si modifica, inoltre, la norma sulle autorizzazioni per cure e accertamenti che non possono essere garantiti all’interno degli istituti; si disciplina la visita medica del detenuto all’ingresso in istituto; si garantisce la continuità dei trattamenti sanitari in corso.

In tema di semplificazione dei procedimenti, si interviene sull’ordinamento penitenziario e sul codice di procedura penale. Per quanto concerne l’ordinamento penitenziario, le modifiche più significative riguardano la possibilità, per l’amministrazione penitenziaria, di stare in giudizio personalmente, alleggerendo il contenzioso dell’Avvocatura dello Stato; la chiara indicazione del giudice competente all’emanazione dei provvedimenti in materia di controllo sulla corrispondenza, distinguendo tra condannati, internati e imputati. Per quanto riguarda il codice di procedura penale, gli interventi hanno ad oggetto la rimodulazione dei termini per la decisione sulle istanze di applicazione delle misure alternative alla detenzione; l’ampliamento della procedura semplificata di sorveglianza anche per quel che concerne la libertà condizionata e il differimento per sopravvenuta infermità; la possibilità, per il magistrato di sorveglianza, di concedere la misura richiesta dai condannati in stato di libertà, fermo restando la competenza finale del tribunale; pubblicità e presenza dell’interessato all’udienza di sorveglianza, anche ricorrendo a collegamenti audiovisivi.

Disposizioni ulteriori sono dedicate ai rapporti tra sospensione cautelativa delle misure alternative e revoca delle stesse per il caso in cui si pongano in essere comportamenti di violazione delle prescrizioni. Sono riviste, altresì, le norme sulla sopravvenienza di nuovi titoli di custodia in corso di esecuzione di una misura alternativa; vengono stabilite regole per disciplinare i rapporti tra espiazione delle pene accessorie e le misure alternative alla detenzione; vengono dettate norme sull’osservazione della personalità ai fini dell’accesso alle misure alternative, includendo il difensore e il gruppo di osservazione e trattamento.

Con riferimento alla vita penitenziaria, si introducono disposizioni per rafforzare i diritti di detenuti e internati. I principi, ispirati all’art. 27 della Costituzione, individuano nel detenuto la persona messa al centro dell’esecuzione e titolare di tutti i diritti che non siano strettamente incompatibili con la restrizione della libertà personale. Le innovazioni più significative riguardano il rafforzamento dei divieti di discriminazione, la responsabilizzazione del detenuto finalizzata a un suo reinserimento, l’introduzione di nuove norme su alimentazione, permanenza all’aperto, attività di lavoro, istruzione e ricreazione, la riaffermazione del principio di territorialità della pena. E ancora, la creazione di sezioni per donne che non compromettano le attività trattamentali e salvaguardino il ruolo delle madri se detenute con prole; la formazione professionale come elemento fondamentale alla rieducazione, insieme al lavoro e alla partecipazione a progetti di pubblica utilità; una nuova regolamentazione dei colloqui; il diritto a una corretta informazione, anche con nuovi strumenti di comunicazione previsti dal regolamento; la costituzione di rappresentanze dei detenuti e degli internati, in cui sia inserita anche una rappresentante di genere femminile.

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