Quando i rumori del vicino diventano stalking?

Noi e il Condominio

Di

di Giuseppe Nuzzo

Rumori molesti del vicino di casa. Non sempre è facile capire quando le condotte “disturbanti” rimangono nell’ambito dell’illecito civile (punito con l’inibizione e il risarcimento di eventuali danni) oppure sfociano nel penale, assumendo la qualifica di veri e propri atti persecutori idonei ad integrare il reato di stalking.

La questione è stata affrontata da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 20473 del 9 maggio 2018.

Nel caso di specie, la contestazione mossa all’imputato era di aver posto in essere condotte reiterate di minaccia e molestia nei confronti dei vicini di casa, “collegando al telefono della sua abitazione una campana elettrica, installata all’esterno, attivando quotidianamente, ogni mattina un impianto di allarme, tenendo il motore del camion acceso anche per ore sotto le finestre dei vicini, custodendo degli asini con adiacente letamaio a pochi metri dall’abitazione degli stessi, lanciando nel loro giardino sassi e mozziconi di sigaro, e posizionando una latrina mobile sul confine”.

La Corte d’appello aveva però disposto l’assoluzione, ritenendo i fatti sopra descritti privi della c.d. finalità persecutoria, necessaria per configurare il reato di Stalking. Per i giudici territoriali si tratterebbe di una semplice “inosservanza di norme civili che regolano il diritto di proprietà” …  “accentuato nella sua esplicazione, non per puro dispetto verso terzi, ma solo per un’eccessiva ed inurbana considerazione della sua esclusività ed assolutezza“.

La Cassazione ha invece annullato la sentenza d’assoluzione, ritenendo errato il ragionamento seguito dai giudici d’appello. Secondo gli Ermellini, “l’esclusione della connotazione persecutoria delle condotte sarebbe fondata sulla deduzione di “finalità” non persecutorie, ma legate all’esercizio del diritto di proprietà o ad esigenze lavorative”. Così facendo, però, la Corte d’appello sbaglia, perché sovrappone “la nozione di dolo e quella di mero movente dell’azione, la causa psichica della condotta umana, lo stimolo che ha indotto l’autore ad agire, facendo scattare la volontà”.

L’elemento soggettivo del reato di stalking è il dolo generico, che è integrato dalla volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dall’art. 612-bis del codice penale. Dolo generico che non è escluso da eventuali scopi asseritamente perseguiti dall’autore, quali l’affermazione del diritto di proprietà o le esigenze lavorative. Questi rientrano appunto nel “movente”,  cioè la causa psichica, lo stimolo che ha indotto l’individuo ad agire, che non rileva si fine della valutazione del reato. Ciò che conta è il dolo, cioè la rappresentazione e la volontà del soggetto di porre in essere le condotte persecutorie sopra descritte.

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