Piante e lettini prendisole sul lastrico condominiale. Si può?

Noi e il Condominio

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Il singolo condomino può collocare vasi contenenti piante e fiori sul lastrico solare, purché ciò non alteri la destinazione economica del bene comune e non ne impedisca il pari uso da parte degli altri comproprietari. Entro tali limiti, è consentito anche al singolo condomino di posizionare sul lastrico un lettino per prendere il sole. Ad affermarlo è il Tribunale di Roma con la sentenza depositata il 16 luglio 2018. Per il giudice della capitale l’uso escluso del lastrico è possibile. Attenzione, però: laddove dovessero verificarsi danni al bene comune causati da tale utilizzo, il Condominio potrà chiederne al singolo proprietario il risarcimento.

Il fatto. Il condomino agisce in giudizio per ottenere l’annullamento della delibera con la quale l’assemblea aveva disposto la rimozione di alcuni vasi con piante e fiori e di un lettino, da lui collocati sul lastrico solare, dotato di parapetto ed accessibile da tutti i condomini. Secondo l’attore, la delibera era illegittima, in quanto i vasi non impedivano il pari uso del lastrico da parte degli altri comproprietari. Secondo il Condominio, invece, la condotta dell’attore violava il disposto di cui all’art. 2 del regolamento condominiale, che vietava di occupare anche con oggetti mobili di ogni specie le parti comuni; inoltre l’apposizione dei vasi recava nocumento alla tenuta dell’impermeabilizzazione del lastrico.

L’uso esclusivo del lastrico non è sempre illegittimo. Il Tribunale ha accolto la domanda del condominio ed annullato da delibera dell’assemblea. Secondo il giudice capitolino, infatti, nelle circostanze non è ravvisabile alcuna compromissione del diritto di tutti i partecipanti di accedere al lastrico. La condotta del condomino non integra un uso esclusivo volto a sottrarre il godimento del bene al fine di vantare successivamente un diritto esclusivo sul bene comune costituiscono fatti pacifici. Inoltre, non è previsto alcun divieto espresso nel regolamento di condominio.

Va garantito il pari uso. I vasi in questione – osserva il Tribunale – non limitano il transito o l’utilizzo del lastrico, che svolge peraltro una pluralità di funzioni (serve anche per accedere ai locali lavatoi); anzi, favoriscono l’uso del lastrico/terrazza in quanto consentono di distanziare i parapetti della terrazza dalla zona di utilizzo dello spazio comune. Con la conseguenza che la loro collocazione non viola in sé la disposizione di cui all’art. 1102 c.c. in particolare tenendo conto che, per pari uso, non deve ritenersi un uso identico.

L’utilizzatore risponde di eventuali danni da lui causati. Non è neppure emerso che la collocazione dei vasi abbia recato nocumento alla sottostante guaina bitumata. Laddove ciò dovesse in futuro emergere – precisa il giudice – ben potrà il Condominio chiedere all’attore il risarcimento di eventuali danni cagionati da quest’ultimo alla terrazza, bene comune.

Giuseppe Nuzzo (avvocato)

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