Bolletta dell’acqua nulla se ci sono perdite occulte

Noi e il Condominio

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Va annullata la bolletta dell’acqua nella parte in cui addebita all’utente i consumi in eccesso causati da una perdita occulta, anche se il guasto riguarda le tubature del privato.

Lo ha stabilito il Giudice di pace di Cassino con la sentenza n. 4811 del 2018, secondo la quale se la perdita riguarda le tubazioni all’interno di una proprietà privata il consumo eccessivo non è addebitabile all’utente in buona fede. È comunque la società idrica a doversi fare carico del costo. Ovviamente, occorrerà dare prova della perdita occulta, cosa che il privato può fare affidando ad un idraulico l’incarico di effettuare una perizia.

Il principio affermato dal Giudice di Pace di Cassino trova un precedente nella sentenza n. 8888 del 2017 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi. Anche in quella occasione è stata affermata la possibilità di ottenere l’annullamento della bolletta in cui vengono addebitati consumi non corrispondenti a quelli effettivi, a causa si perdite occulte d’acqua a fronte, però, della buona fede dell’utente, che sussiste in presenza di due condizioni, ma a due condizioni:

1) occorre che la perdita sia occulta, cioè non risulti alcun segnale esteriore di fuoriuscita d’acqua che possa essere colto dall’utente;

2) occorre poi che l’utente si sia attivato tempestivamente – non appena ricevuta la fattura sospetta – di incaricare un idraulico di fiducia per far riparare la tubatura.

Soli in questo caso, sussiste una buona fede dell’utente che consente di annullare la bolletta dell’acqua. Infatti, quest’ultimo è il titolare dei tubi dell’acqua inerenti al suo appartamento e, di regola, su di lui ricadono tutte le responsabilità per i danni da essi derivanti.

Tuttavia, il consumatore non è un tecnico in grado di comprendere, prima dell’arrivo della bolletta, la possibilità di un consumo occulto. Pertanto, tale consumo sproporzionato non può essere posto a suo carico, ma a carico del gestore, il quale ha omesso di rispettare gli obblighi contrattuali, come integrati dalla normativa di settore (DPCM 29/04/1999), nonché il dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.

Giuseppe Nuzzo

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