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Disciplina: Diritto di Famiglia

Mantenimento: irrilevante il tenore di vita matrimoniale ai fini dell’assegno.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 10 febbraio – 10 maggio 2017, n. 11504
Presidente Di Palma – Relatore Lamorgese

Fatti di causa

1. – Il Tribunale di Milano ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio, contratto nel 1993, tra Vi.Gr.. e Li. Ca. Lo. ed ha respinto la domanda di assegno divorzile proposta da quest’ultima.
2. – Il gravame della Lo. è stato rigettato dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza 27 marzo 2014.
2.1. – La Corte, avendo ritenuto che il luogo di residenza della Lo. (convenuta nel giudizio) fosse a (omissis…), ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, a favore del Tribunale di Roma, ove era la residenza o il domicilio del ricorrente Gr., da essa sollevata sul presupposto della propria residenza all’estero, a norma dell’art. 4, comma 1, della legge 1. dicembre 1970, n. 898; ha ritenuto poi non dovuto l’assegno divorzile in favore della Lo., non avendo questa dimostrato l’inadeguatezza dei propri redditi ai fini della conservazione del tenore di vita matrimoniale, stante l’incompletezza della documentazione reddituale da essa prodotta, in una situazione di fatto in cui l’altro coniuge aveva subito una contrazione reddituale successivamente allo scioglimento del matrimonio.
3. – Avverso questa sentenza la Lo. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, cui si è opposto il Gr. Con controricorso. Le parti hanno presentato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1. – Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 4, comma 1, della legge n. 898 del 1970, per avere la Corte d’appello affermato la competenza per territorio del Tribunale di Milano, essendo invece competente il Tribunale di Roma, ove era la residenza o il domicilio del ricorrente Gr., essendo la convenuta residente all’estero.
1.1. – Il motivo è infondato.
Premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dal Gr., la questione della competenza è stata riproposta in appello e che su di essa, quindi, non si è formato il giudicato, la sentenza impugnata ha ragionevolmente valorizzato quanto dichiarato dalla Lo. (convenuta nel giudizio) nell’atto di appello, e in altri atti giudiziari, circa la sua residenza a (omissis…) (Mi), che corrispondeva a quanto risultava dalle certificazioni anagrafiche, giudicando irrilevante la diversa indicazione, resa all’udienza presidenziale, di essere residente a (omissis…), luogo quest’ultimo rientrante pur sempre nella competenza del Tribunale di Milano; inoltre, ha adeguatamente argomentato in ordine alla mancanza di prova della residenza all’estero della Lo., ritenendo inidonea a tal fine la mera disponibilità da parte della medesima di un’abitazione negli Stati Uniti.

La decisione impugnata è, pertanto, conforme al principio enunciato da questa Corte – che va ribadito -, secondo cui la domanda di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario va proposta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 898 del 1970 (nel testo introdotto dall’art. 2, comma 3-bis, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80), quale risultante a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 169 del 2008), al tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto, salva l’applicazione degli ulteriori criteri previsti in via subordinata dalla medesima norma (Cass. ord. n. 15186 del 2014).

2. – Con il secondo motivo la Lo. ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, legge n. 898/1970, per avere la Corte milanese negato il suo diritto all’assegno sulla base della circostanza che lo stesso Gr. non avesse mezzi adeguati per conservare l’alto tenore di vita matrimoniale, dando rilievo decisivo alla riduzione dei suoi redditi rispetto all’epoca della separazione, mentre avrebbe dovuto prima verificare la in…

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