Le prestazioni sanitarie aventi ad oggetto diagnosi, cura e riabilitazione sono esenti da Iva a patto che siano effettuate da parte di soggetti abilitati all’esercizio della professione. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 60/E del 12 maggio 2017. Con riferimento alla certificazione dei corrispettivi, le farmacie possono documentare le prestazioni con lo scontrino fiscale parlante.

È datata 12 maggio 2017 la risoluzione, n. 60/E, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in materia di esenzione Iva e di certificazione dei corrispettivi relativamente alle prestazioni sanitarie rese dalle farmacie.

Esenzione Iva

Affinché la prestazione resa dalla farmacia sia esente da Iva è necessario che siano soddisfatte due condizioni:

– la prima di carattere oggettivo: la prestazione deve avere ad oggetto diagnosi, cura e riabilitazione;

– la seconda di carattere soggettivo: la prestazione deve essere effettuata da un soggetto abilitato all’esercizio della professione.

Ragion per cui, ad esempio, sono esenti da Iva le prestazioni rese da farmacie mettendo a disposizione operatori socio-sanitari, qualora le prestazioni medesime siano richieste da un medico ovvero da un pediatra.

Prenotazione, riscossione e ritiro referti soggetti a Iva

Si applica l’Iva sui servizi forniti dalla farmacia aventi ad oggetto i servizi di prenotazione riscossione, ritiro referti, nonché sulle prestazioni analitiche di prima istanza che rientrano nell’ambito dell’autocontrollo (a patto che le prestazioni siano effettuate dai pazienti per mezzo di apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia).

Certificazione dei corrispettivi: ok allo scontrino parlante

Le farmacie possono documentare le prestazioni rese anche tramite lo scontrino fiscale “parlante”, nel quale sono per l’appunto indicati:

– il codice fiscale del destinatario della prestazione;

– la natura, qualità e quantità dei servizi prestati.

 

A cura della Redazione IPSOA