Non si può punire economicamente il condomino “attaccabrighe”. Anche lui ha i propri diritti

Noi e il Condominio

Di

di Giuseppe Zangari – condominioweb

L’addebito delle spese per le convocazioni delle assemblee straordinarie e per la richiesta della documentazione comprime illegittimamente il diritto di ogni condomino a chiedere la convocazione delle assemblee straordinarie

La vicenda. Un condomino impugna una delibera adducendo che l’assemblea, da un lato aveva ripartito alcuni oneri di manutenzione del fabbricato in violazione delle carature millesimali, dall’altro lato aveva addebitato al solo ricorrente le spese per la convocazione di precedenti assemblee straordinarie in ragione del fatto che quest’ultimo, con il proprio comportamento, ne aveva reso richiesto e/oreso necessaria l’indizione, stabilendo, altresì, un corrispettivo a forfeit (euro 200,00) per la consegna al ricorrente medesimo della copiosa documentazione condominiale dallo stesso pretesa.

Si costuisce il Condominio affermando, oltre alla corretta ripartizione degli oneri di manutenzione, che il compenso aggiuntivo deliberato in favore dell’amministratore era giustificato dalle continue richieste provenienti dal ricorrente – configurandosi, in tal modo, un’attività extra mandatum rispetto a quella individuata dal contratto di amministrazione – e, altresì, che la scelta di porre a carico di quest’ultimo le spese di convocazione delle assemblee straordinarie rientrava negli insindacabili poteri discrezionali dell’assemblea.

La sentenza. Il Tribunale di Padova accoglie, ancorché solo parzialmente, la domanda attorea ma statuisce per l’integrale compensazione delle spese, forse in un afflato di comprensione verso il Condominio (Trib. Padova n. 4.4.2017).

Quanto alla manutenzione del fabbricato il Giudice patavino non ha dubbi nel ritenere annullabile la delibera deducendo, in particolare, che l’addebito all’attore dei costi di mantenimento dell’impalcatura fosse stato operato in violazione dei criteri di riparto, e, viceversa, che quelli inerenti la colonna di scarico fossero stati correttamente imputati in base ai millesimi.

Più interessante è invece la decisione attinente l’addebito delle spese per le convocazioni delle assemblee straordinarie e per la richiesta della documentazione. Al contrario di quanto ritenuto dal Condominio, una delibera di tal genere non può ritenersi assunta a tutela della buona fede e della correttezza nei rapporti tra i condomin, bensì risulta “idonea a comprimere illegittimamente il diritto di ogni condomino a chiedere la convocazione delle assemblee straordinarie”.

Ciò, a maggior ragione, a seguito della riforma del diritto condominiale operata dalla l. 220/2012, che ha ampliato le facoltà di richiedere la convocazione dell’assemblea introducendone la possibilità anche in capo al singolo condomino, rispettivamente, per le innovazioni di cui all’art. 1120, comma 2, nn. 1, 2 e 3 c.c., irregolarità da parte dell’amministratore ai sensi dell’art. 1129, comma 11 c.c. e in caso di attività che incidano negativamente sulle destinazioni d’uso delle parti comuni ex art. 117quater c.c.

Inoltre, “parimenti illegittima si appalesa la deliberazione con cui l’assemblea approva il corrispettivo forfetario di euro 200,00 per la consegna di copie relativa agli anni pregressi e ad esercizi condominiali con consuntivo già approvato”.

 

A tale proposito, viene osservato che il novellato art. 1129, comma 2 c.c. sancisce il diritto di ottenere copia della documentazione condominiale “previo rimborso della spesa”, ma tale dicitura deve intendersi quale “mero esborso per le spese vive sostenute dall’amministrazione per fornire al condomino la documentazione richiesta e non può tradursi in un forfait arbitrariamente stabilito”.

Infine, a sconfessare la linea difensiva adottata dal Condomino, il Giudice di prime cure rammenta che “l’uso discrezionale del potere di decisione dell’assemblea, secondo la giurisprudenza di legittimità, non deve essere tale da sconfinare in esercizio arbitrario della discrezionalità; tale sconfinamento si verifica allorquando la decisione risulti dannosa o comporti per i singoli oneri ingiustificati per l’esercizio dei diritti derivanti dalla partecipazione al condominio”.

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