Con la circolare n. 109 del 2017, l’INPS illustra nel dettaglio le procedure di richiesta e fruizione dell’esonero contributivo triennale spettante ai datori di lavoro privati che assumono, entro il 31 dicembre 2018, giovani che hanno svolto presso la medesima azienda percorsi di alternanza scuola-lavoro.

L’INPS, con la circolare n. 109 del 10 luglio 2017, torna ad occuparsi dell’esonero contributivo triennale spettante ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30 per cento di:
–  le ore di alternanza previste dalla legge;
–  il monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi Ie FP;
–  il monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi ITS;
– il monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
Inoltre, l’esonero può trovare applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.