Lotta alla povertà: osservazioni sul decreto per il reddito di inclusione

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Le Regioni, nella Conferenza Unificata del 6 luglio, hanno espresso l’intesa sul decreto che introduce una misura nazionale doi contrasto alla povertà. Nel corso della riunione è stato consegnato al Governo un documento, approvato dalla Conferenza delle Regioni con alcune raccomandazioni ed alcuni emendamenti al testo proposto.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole al testo del Decreto in oggetto, con le seguenti raccomandazioni e specifici emendamenti al testo. 
RACCOMANDAZIONI
Si precisa che la lettura del combinato disposto del comma 2, del comma 5 e del comma 8 dell’art. 7, con riferimento alla assegnazione di un 15% per i servizi essenziali a supporto del REI, significa che le Regioni possono chiedere l’attribuzione della suddetta quota di Fondo a condizione che nella loro programmazione sociale ordinaria sia assicurato un finanziamento a valere sul bilancio regionale per i servizi socioassistenziali di cui al comma 1 art.7.
Il REI viene definito come misura a carattere universale, mentre è una misura concessa solo ad alcuni target di popolazione. Una misura definita essenziale ed universale deve necessariamente tradursi in un diritto esigibile per tutta la popolazione individuata come in condizioni di fragilità economica e sociale, e non nei limiti delle risorse disponibili, per cui è necessario prevedere la contemporanea definizione di risorse economiche adeguate e sufficienti per attuarla e garantirla.
Inoltre si evidenzia che il tema delle risorse adeguate e sufficienti riguarda sia la misura passiva del trasferimento monetario ai beneficiari sia la quota di risorse destinata ai servizi, perché la domanda di servizi alla persona sta già crescendo in modo significativo grazie alla emersione di domanda sociale da parte di cittadini che non erano già noti ai servizi sociali professionali dei Comuni.
Con riferimento all’art. 24 del Decreto si evidenzia l’opportunità che ai commi 9 e 10 siano considerate anche le Regioni, insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero della Salute, a beneficiare della messa a disposizione delle informazioni integrate da parte di INPS sia per i beneficiari REI che per le persone con disabilità e non autosufficienza. Inoltre al comma 11 si chiede di prevedere che le informazioni relative ai beneficiari di ciascun territorio siano rese disponibili “con le modalità di cui al comma 4”, ovvero anche in cooperazione applicativa.
Si chiede di far riferimento a quanto è previsto dal d.lgs. 150/2015 per gli aspetti riguardanti le materie di lavoro, evitando l’introduzione di ulteriori regole e termini in merito alla gestione e attuazione dei servizi e politiche attive per il lavoro.
Si chiede un chiarimento all’art. 12, comma 4 in merito alle modalità di circolazione dei documenti e delle informazioni tra i soggetti coinvolti e alle sanzioni previste in attuazione del REI. É necessario chiarire quale soggetto applica le sanzioni.
Con riferimento all’art. 3, comma 3, si chiede un impegno da parte del Governo di istituire un tavolo di confronto con le amministrazioni regionali in merito alla reintroduzione dello stato di conservazioni con riferimento a tutti i soggetti disoccupati al fine di ovviare una disparità di trattamento tra i disoccupati coinvolti nel Rei e gli altri disoccupati.
EMENDAMENTI
– 
All’articolo 2, comma 10, dopo le parole “servizi territoriali di competenza” aggiungere la parola “anche”.
– All’art 3, comma 2, lett. b) dopo le parole “un suo genitore” inserire “ovvero di un suo tutore”;
– All’articolo 5, comma 5 sostituire “prioritariamente” con “esclusivamente”;
– dopo le parole “ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione”, inserire “qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dell’art. 23, comma 5”;
– eliminare il testo da “A tal fine la domanda di REI equivale …” fino a “regolare corso di studi e di formazione”;
– 
All’articolo 5, comma 9, dopo le parole “Comitato per la lotta alla povertà” aggiungere la formulazione “e previa intesa in sede di Conferenza Unificata”;
– All’articolo 7, comma 1, lett. c) dopo le parole “riabilitazione, di cui” inserire “alle regolamentazioni regionali in attuazione”;
– sostituire “all’accordo” con “dell’accordo”;
– All’articolo 7, comma 3, dopo le parole “inclusivi delle risorse di cui al comma” sostituire “10” con “9”.
– All’articolo 7, comma 3, dopo le parole “sono definiti nel” aggiungere le parole “l’atto di programmazione ovvero nel”.
– All’articolo 7, comma 3, dopo le parole “una volta valutata la coerenza del” aggiungere le parole “lo schema di atto di programmazione ovvero”.
– All’articolo 8, comma 1, lettera c, aggiungere al termine del periodo “2”.
– All’art. 12, comma 5, dopo le parole “di cui all’articolo 20, comma 3, lettera b)” inserire “e di cui all’articolo 23, comma 5, lett. e)”.
– All’art. 12, comma 12, dopo le parole “di cui ai commi da 3 a 6” inserire “, ivi compresi i casi di cui all’art. 23, comma 5, lett. e).
– All’articolo 13, comma 2, lettera d, dopo le parole “specificatamente in attuazione del” aggiungere le parole “l’atto di programmazione o del”.
– All’articolo 14, comma 1, dopo la parola “entro” sostituire la parola “centoventi” con la parola “centocinquanta”.
– All’articolo 14, comma 1, dopo le parole “dall’entrata in vigore del presente decreto, un” sostituire le parole “Piano regionale per la lotta alla povertà, quale” con le parole “anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà”.
– All’articolo 14, comma 1, dopo le parole “come livello essenziale delle prestazioni” aggiungere le parole “nei limiti delle risorse disponibili”.
– All’articolo 14, comma 1, dopo le parole “in materia di contrasto alla povertà” sopprimere la parola “il” e aggiungere le parole “L’atto di programmazione ovvero il”.
– All’articolo 14, comma 2, dopo le parole “entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del” sopprimere le parole “la legge” e aggiungere la parola “decreto”.
– All’articolo 14, comma 3, alla prima riga del testo dopo la parola “nel” aggiungere le parole “l’atto di programmazione ovvero nel”.
– All’articolo 14, comma 4, alla prima riga del testo dopo la parola “nel” aggiungere le parole “l’atto di programmazione ovvero nel”.
– All’articolo 14, comma 4, dopo le parole “le province autonome individuano” aggiungere le parole “qualora non già definite”.
– All’articolo 14, comma 6, dopo le parole “che il REI sia” sopprimere le parole “concesso ad un maggior numero di beneficiari o incrementato nel” e aggiungere le parole “integrato da misure regionali di contrasto alla povertà dalle caratteristiche di cui all’articolo 2, commi da 1 a 3, che amplino la platea dei beneficiari o incrementino l’”.
– All’articolo 14, comma 9, sopprimere l’intero comma.
– All’articolo 21, comma 5, all’inizio della prima riga aggiungere le parole “Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali”.
– All’articolo 21, comma 8, alla fine dell’ultima riga aggiungere le parole “e previa intesa in sede di Conferenza unificata”.
– All’articolo 23, comma 1, all’inizio della prima riga aggiungere le parole “Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali”.
– All’articolo 23, comma 2, all’inizio della prima riga aggiungere le parole “Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali”.
– All’articolo 23, comma 4, alla fine dell’ultima riga aggiungere le parole “nei limiti delle risorse disponibili”.
– All’articolo 23, comma 5, all’inizio della prima riga aggiungere le parole “Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali”.
– All’articolo 23, comma 6, all’inizio della prima riga aggiungere le parole “Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali”.
– All’articolo 24, comma 8, dopo le parole “I dati e le informazioni” aggiungere le parole “di cui al comma 7”.
– All’articolo 24, comma 11, dopo le parole “di ricerca e studio” sopprimere le parole “le regioni e le province autonome possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
– All’articolo 24, comma 11, dopo le parole “le informazioni relative ai beneficiari” sopprimere le parole “residenti nel territorio regionale” e aggiungere le parole “sono rese disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle Regioni e le Province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza, con le modalità di cui al comma 4”.
– All’articolo 24, aggiungere l’intero comma 14 “Le Province autonome di Trento e Bolzano adempiono agli obblighi informativi previsti dal presente articolo secondo procedure e modelli concordati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, comunque provvedendo nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
– All’art. 25, comma 2, sostituire “sulla base del monitoraggio dei flussi informativi tra INPS e ambiti territoriali e dei tempi di definizione dei progetti,” con “sulla base del monitoraggio dei flussi informativi tra INPS, ambiti territoriali e centri per l’impiego e dei tempi di definizione dei progetti nonché dei patti di servizio,”. 
– 
All’articolo 25, comma 5, dopo le parole “commi 2, 3 e” sostituire “9” con “8”.
– All’articolo 25, aggiungere l’intero comma 7 “Sono in ogni caso fatte salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione”.

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