Diritto di Famiglia: Moglie chiede illecitamente…

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Disciplina: Diritto di Famiglia

Moglie chiede illecitamente alla banca un estratto conto del marito che utilizza nella causa di separazione personale in violazione della normativa in tema di tutela della privacy e della riservatezza.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 12 giugno – 31 agosto 2017, n. 20649
Presidente Scaldaferri – Relatore Lamorghese

Fatti di causa

Il Tribunale di Modena, con sentenza 7 aprile 2014, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da B.E. contro R.L. , per avere illecitamente chiesto a Unicredit e ottenuto notizie relative al proprio estratto conto, poi utilizzate nella causa di separazione personale nei confronti della B. , in violazione della normativa in tema di tutela della privacy e della riservatezza. L’appello è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Bologna, con ordinanza in data 28 dicembre 2015, perché privo di una ragionevole probabilità di essere accolto (art. 348 bis c.p.c.).
B. ha proposto ricorso per cassazione, a norma dell’art. 348 ter, quarto comma, c.p.c.; la R. non ha svolto difese.

Ragioni della decisione

Con un unico motivo la ricorrente ha denunciato l’errata interpretazione di imprecisate norme del d.lgs. n. 196 del 2003, in tema di privacy e trattamento dei dati sensibili.
Il ricorso è inammissibile. Con l’ordinanza impugnata la Corte bolognese ha richiamato la motivazione del Tribunale, secondo la quale, nel richiedere informazioni o documenti alla banca, la R. non aveva violato alcuna norma di legge né aveva tenuto un comportamento fraudolento; la Corte ha anche ritenuto che l’attore non avesse offerto alcuna indicazione circa il danno subito.
Tanto premesso, con il ricorso per cassazione, il B. ha censurato soltanto la prima ratio decidendi, lamentando l’illiceità del comportamento della convenuta R. , ma non la seconda ratio, distinta ed autonoma, la quale è da sola sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato.
Il ricorso è inammissibile (v. Cass., sez. un., n. 7931/13 e 16602/2005).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

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