Chi sbaglia paga! Niente rimborsi dell’ICI in caso di errore del contribuente

Noi e il Condominio

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Errori nel calcolo della rendita catastale. Niente rimborso per quanto pagato in più a titolo di Ici, Imu e altre imposte sugli immobili.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20463 del 28 agosto 2017, ribadendo che l’obbligo di restituzione delle eccedenze è possibile solo quando l’errore è commesso dall’Agenzia delle Entrate.

La vicenda presa in esame dalla Suprema Corte riguardava il ricorso proposto da una società nei confronti della sentenza del CTR Abruzzo, con la quale era stato negato il rimborso Ici per gli anni 2007 e 2011.La ricorrente lamentava la violazione dell’art. 18, comma 3, della L. n. 388/2000 e dell’art. 74 della L. n. 342/2000, deducendo la retroattività della rettifica della rendita, richiesta dalla stessa ricorrente attraverso la procedura DOCFA e, conseguentemente, il diritto al rimborso del tributo corrisposto sulla base della rendita errata.

La Cassazione ha invece rigettato il ricorso alla luce dei principi più volte affermati dalla stessa Corte.

In particolare, le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall’anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali e non si applicano quando si tratti di modifiche dovute a “correzioni di errori materiali di fatto, anche se sollecitate all’ufficio dal contribuente”.

Tale indirizzo, tuttavia, si riferisce esclusivamente all’ipotesi in cui tale errore di fatto è stato compiuto dall’Ufficio e risulti evidente ed incontestabile, in quanto riconosciuto dallo stesso Ufficio (Cass. n. 3168/2015).

Invece, nel caso di specie risulta che l’errore che ha originato il procedimento di rettifica della rendita catastale è stato commesso dallo stesso contribuente.

Dunque, niente effetto retroattivo della rettifica e niente rimborso per gli anni precedenti.

Detto in altri termini, solo se l’errore è attribuibile all’Ufficio, gli effetti della rettifica saranno retroattivi e, pertanto, daranno luogo al rimborso di quanto pagato in eccedenza. Al contrario, la retroattività (e il rimborso) è esclusa in caso di errore commesso dal contribuente.

Giuseppe Nuzzo (avvocato) – giu.nuzzo@alice.it

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