Sentenza del Tar Lecce che interessa molti comuni Salentini e Pugliesi

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LECCE – Con ordinanza n. 481 del 21.9.2017 la I Sezione del TAR Lecce (Pres. Antonio Pasca, Est. Mario Gabriele Perpetuini) ha respinto la richiesta di sospensiva formulata da un imprenditore che si era visto negare l’approvazione del progetto per l’apertura di una casa del Commiato da parte del Comune di Maglie.

La casa o struttura del Commiato è stata prevista dall’art. 17 della l. r. 34/2008 per officiare riti per il commiato (si tratta, cioè, di strutture destinante a ospitare le salme prima del funerale, per consentire il cordoglio e estremo saluto a chi non abbia una adeguata disponibilità di conservazione ed onoranza nella propria abitazione privata o abbia necessità di organizzare cerimonie di commiato laiche o di religioni diverse).

In questo caso, il progetto avrebbe previsto l’apertura della struttura in pieno centro abitato (nelle immediate vicinanze anche di scuole, bar e ristoranti), al piano terra di un immobile al cui primo piano abita una persona.

A fronte del diniego comunale, l’imprenditore ha presentato ricorso al Tar Lecce.

Il Tar Lecce aderendo alle tesi di controparte – ossia del proprietario dell’immobile al primo piano dello stesso edificio – difeso dagli Avv.ti Francesco G. Romano e Leonardo Maruotti, e del Comune di Maglie, difeso dall’Avv. Paola Montagna, ha rigettato il ricorso “poiché l’attività richiesta dalla società ricorrente è, a tutti gli effetti, un’attività funeraria da realizzarsi all’interno del centro abitato e non una semplice attività commerciale”.

Inoltre, il Giudice Salentino ha statuito che “Correttamente l’A.C. ha ritenuto necessario acquisire il consenso del controinteressato che, quale proprietario di una porzione dello stabile interessato dalla deroga, ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.P.R. 380/2001, doveva essere interpellato”.

La pronuncia del Tar Lecce, quindi, riveste particolare importanza perché innanzitutto supera un primo iniziale orientamento secondo cui tali strutture potessero essere assimilabili ad una semplice attività commerciale; e, in secondo luogo, poiché – ritenuto necessario il consenso del proprietario di una parte dello stabile – esclude che senza tale consenso possa essere autorizzata l’apertura delle case del commiato in un condominio.

In sostanza, il Tar ha stabilito che le sale del commiato non sono semplici ‘negozi’ e che non possono essere realizzate camere ardenti ‘permanenti’ in condomini, a meno che tutti i condomini non diano il consenso.

Avv. Francesco G. Romano                             Avv. Leonardo Maruotti

 

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