Per il risarcimento dei danni subiti da una bambina caduta nel vano ascensore rispondono in solido tutti i condomini, compresi i proprietari delle altre scale non servite dall’ascensore.
Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 2798 del 2017, che ha respinto il ricorso proposto da alcuni condomini per essere esclusi dal pagamento dei danni a cui è stato condannato il condominio.
Con sentenza del 2006, passata in giudicato, il Condominio era stato condannato a risarcire il danno patito da una bambina caduta nella cassa dell’ascensore, a causa dell’apertura delle porte fuori dal piano in assenza dei meccanismi di sicurezza. Tale l’ascensore, tuttavia, serviva unicamente una delle quattro scale autonome di cui era composto l’edificio condominiale. Sicchè, i condomini delle altre scale si rivolgevano nuovamente al Tribunale per chiedendo di essere esonerati dal pagamento dei danni.
La domanda è stata respinta dal Tribunale; decisione confermata anche dalla Corte d’Appello con la sentenza in commento.
Decisivo, secondo i giudici, il fatto che i condomini ricorrenti non si siano costituiti nel precedente giudizio concluso con la condanna al risarcimento dei danni del Condominio, né abbiano proposto ricorso contro tale sentenza, ormai passata in giudicato.
Il Collegio ricorda anzitutto che non sussistono impedimenti a che i singoli condomini, non solo intervengano nel giudizio in cui tale difesa sia stata assunta dall’amministratore, ma anche si avvalgano, in via autonoma, dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio rappresentato dall’amministratore, non spiegando influenza alcuna, in contrario, la circostanza della mancata impugnazione di tale sentenza da parte dell’amministratore.
Ciò premesso, nel giudizio risarcitorio all’epoca intrapreso contro il Condominio, l’unico a costituirsi è stato proprio il Condominio, in persona dell’amministratore. Nessuno dei condomini, odierni appellanti, è invece intervenuto in quel giudizio per eccepire la mancanza di ogni responsabilità a proprio carico.
Questi condomini – sottolinea la Corte – ben avrebbero dovuto e potuto intervenire nel predetto giudizio in cui la difesa è stata assunta dall’amministratore, così come avrebbero potuto e dovuto avvalersi, in via autonoma, dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio rappresentato dall’amministratore.
Da qui le conclusioni dei giudici napoletani: il giudicato formatosi all’esito del giudizio in cui è stato parte l’amministratore del condominio e concluso con la sentenza definitiva, fa stato anche nei confronti dei singoli condomini, odierni appellanti, pure se non intervenuti nel giudizio. Di conseguenza, i condomini medesimi non possono avanzare adesso domanda volta ad accertare di non essere tenuti al pagamento di quanto dovuto alla minore.
avv. Giuseppe Nuzzo