Orfani femminicidio piu’ tutelati,ergastolo per coniuge

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Con il via libera del Senato diventa legge, dopo nove mesi di stallo, il provvedimento che introduce norme a tutela degli Orfani di vittime di femminicidio e crimini domestici. Il testo era stato approvato dalla Camera lo scorso primo marzo ma poi durante l’esame al Senato aveva incontrato le forti perplessita’ di Forza Italia e di altri parlamentari del centrodestra. 

Cosa prevede la legge:

PIU’ TUTELE PER GLI Orfani: gli Orfani di crimini domestici e di femminicidio, sia minorenni che maggiorenni (se economicamente non autosufficienti), saranno piu’ tutelati, anche se a commettere il delitto e’ stato l’ex coniuge o il convivente o ex convivente. – PENA MASSIMA L’ERGASTOLO: L’omicidio del coniuge, del partner di unione civile o del convivente viene equiparato all’omicidio dei genitori o dei figli e viene quindi prevista la pena massima dell’ergastolo. Se invece la vittima e’ divorziata o l’unione civile e’ cessata e’ previsto il carcere da 24 a 30 anni.

SPESE PROCESSO A CARICO DELLO STATO: agli Orfani di crimini domestici o femminicidio viene riconosciuto il gratuito patrocinio a prescindere dai limiti di reddito. Lo Stato si fara’ carico delle spese sia nel processo penale che civile.

SEQUESTRO CONSERVATIVO: Per garantire gli Orfani al diritto di risarcimento il pm ha l’obbligo di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell’indagato

PENSIONE DI REVERSIBILITA’: la pensione, senza obbligo di restituzione, sara’ percepita dai figli della vittima.

– FONDO DI SOLIDARIETA’ ALLE VITTIME: a decorrere dal 2017 il Fondo per le vittime di mafia, usura e reati intenzionali violenti viene esteso anche agli Orfani di crimini domestici con una apposita dotazione aggiuntiva di 2 milioni di euro all’anno per borse di studio e reinserimento lavorativo.

ASSISTENZA PSICOLOGICA: agli Orfani e’ assicurata assistenza medico-psicologica gratuita fino al pieno recupero psicologico ed e’ attribuita la quota di riserva prevista per l’assunzione di categorie protette. Il figlio puo’ chiedere di cambiare il cognome del genitore che ha commesso il crimine. 

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