Visite fiscali, ecco le fasce di reperibilità

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Visite fiscali, ecco le fasce di reperibilità

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Come riportato dall’articolo 3 del decreto 206 del 17 ottobre 2017, per quanto riguarda tali fasce, in caso di assenza per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, “sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18”. Inoltre, “l’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi”.

VISITE SISTEMATICHE – Le visite fiscali possono essere effettuate “con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale” ricorda l’articolo 2. E può essere richiesta dal datore di lavoro pubblico, “fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia” attraverso un canale telematico messo a disposizione dall’Inps.

I MEDICI INCARICATI – L’Istituto di previdenza, si legge nell’articolo 1 del provvedimento, “procede, conseguentemente, mediante appositi canali telematici, all’assegnazione tempestiva della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari”. La visita può essere disposta anche su iniziativa dell’ Inps, “nei casi e secondo le modalità preventivamente definite dallo stesso Istituto”.

LE ESCLUSIONI – Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti con “patologie gravi che richiedono terapie salvavita; causa di servizio riconosciuta” con riferimento alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834 o a patologie della Tabella E dello stesso decreto; “stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%”.

SETTORE PRIVATO – Per quanto riguarda le visite nel settore privato, restano quindi le differenze con il pubblico. La riforma Madia non si ‘adegua’ alle osservazioni del Consiglio di Stato e, nel regolamento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, lascia invariate le vecchie fasce orarie per i controlli.

4 ORE – La giustizia amministrativa, esaminando il decreto legislativo che riformava le procedure, a settembre dello scorso anno aveva sollevato diverse osservazioni: tra questa la richiesta di equiparare i controlli nel settore pubblico con quelli del settore privato (dove le fasce orario sono dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per un totale di 4 ore).

CONSIGLIO STATO – Alle valutazioni della Funzione Pubblica, secondo cui la riduzione delle ore avrebbe portato a una ”minore incisività della disciplina dei controlli”, il Consiglio di Stato aveva risposto che si tratta di una valutazione basata ”su una nozione di controllo prettamente quantitativa”.

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