Utilizzo inappropriato di un bene pubblico

Attualità & Cronaca

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LECCE – Con ordinanza n. 52 del 24.1.2018 la III Sezione del TAR Lecce (Pres. Enrico d’Arpe, Est. Maria Luisa Rotondano) ha respinto la richiesta di sospensiva formulata da un’associazione cui era stata dichiarata decaduta la concessione demaniale da parte del Comune di Corsano.

In particolare, la ricorrente aveva ottenuto dal Comune la gestione del bene Torre Specchia Grande (bene risalente al periodo di Carlo V e di alta valenza storico-artistica), per la sua valorizzazione.

A fondamento del provvedimento comunale di decadenza vi è stata la contestazione dell’utilizzo non appropriato del bene da parte della ricorrente.

Nello specifico il Comune ha contestato l’utilizzo del bene non per fini sociali ma per finalità di svago non compatibili con l’oggetto della concessione.

Infatti, l’associazione ricorrente ha affittato la struttura a privati per ‘mangiate tra amici’, ha consegnato le chiavi dell’immobile, lo ha lasciato incustodito ed ha ricevuto pagamenti senza rilasciare ricevute.

Il Tar Lecce aderendo alle tesi del Comune di Corsano, difeso dall’Avv. Leonardo Maruotti, ha rigettato l’istanza cautelare poiché “la pronunciata “decadenza” dalla concessione del pubblico servizio in parola sembra giustificata, poiché appare configurarsi – nella fattispecie concreta in esame – il grave inadempimento degli obblighi fondamentali inerenti alla concessione medesima da parte del soggetto concessionario, in quanto la (contestata) cessione in uso per fini privatistici di svago/ludici (adeguatamente dimostrata, allo stato, dalla P.A. con l’indicazione delle circostanze puntualmente riferite negli atti gravati, supportata dalla sussistenza di effettivi e oggettivi fatti materiali – il possesso e la consegna, da parte del privato, delle chiavi della struttura -, aventi consistenza di indizi gravi, precisi e concordanti) si appalesa in patente contrasto con le specifiche finalità del pubblico servizio di che trattasi”.

Quindi, in sostanza il Giudice Salentino ha riconosciuto che l’associazione ricorrente avesse posto in essere, con la propria condotta, un grave inadempimento della concessione confermando, così, la legittimità dei provvedimenti comunali e, quindi, la correttezza del procedimento e dell’operato del Segretario Comunale.

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