IMU. Il garage è pertinenza soltanto se è contiguo all’abitazione

Noi e il Condominio

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Rubrica NOI e il CONDOMINIO

di Giuseppe Nuzzo

Ai fini del pagamento dell’IMU, il garage può essere considerato pertinenza soltanto qualora sia contiguo all’immobile principale che dovrebbe servire. Il vincolo di pertinenza va invece escluso se garage e abitazione principale sono ubicati in comuni diversi o, comunque, a distanza tale che il vincolo pertinenziale sia suscettibile di essere rimosso secondo la convenienza del contribuente.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 15668 del 23 giugno 2017, che ha definitivamente respinto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012, relativo a un box auto.

Il Comune aveva escluso il vincolo pertinenziale basandosi sul profilo oggettivo della distanza degli immobili (ubicati in due comuni diversi). Ragionamento sbagliato, secondo il contribuente, perché nella sua valutazione l’ente impositore non aveva considerato il requisito soggettivo consistente nell’effettiva volontà dell’avente diritto di creare il vincolo di strumentalità e complementarietà funzionale tra i due immobili.

La Cassazione, in linea con quanto già deciso dalla Commissione Tributaria Regionale, ha dato ragione al Comune.

Secondo gli Ermellini, infatti, “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esclusione dell’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, si fonda sull’accertamento rigoroso dei presupposti di cui all’art. 817 c.c., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione, poiché, altrimenti, sarebbe agevole per il proprietario al mero fine di godere dell’esenzione creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente cessare senza determinare una radicale trasformazione dell’immobile stesso

E’ sempre necessaria la verifica non solo del requisito soggettivo, ma anche della rigorosa verifica della sussistenza del profilo oggettivo e fattuale, ossia della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra, sulla base di un vincolo di accessorietà durevole.

Nel caso di specie, l’immobile che il contribuente dichiara di aver asservito ad altro di sua proprietà è un garage sito nel comune di Roana, mentre l’abitazione servita da tale garage è ubicato nel comune di Venezia-Lido. Pertanto, la distanza degli immobili è tale che la durevolezza del vincolo pertinenziale è suscettibile di essere rimosso secondo la convenienza del contribuente, senza necessità di “radicali trasformazioni” per una diversa destinazione, rimettendo la possibilità di fruire dell’agevolazione alla mera scelta del contribuente e ciò è in chiaro contrasto con il principio di capacità contributiva.

Giuseppe Nuzzo

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