APE volontaria, domanda e arretrati

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Giuseppe Rocco – Esperto previdenziale 

Completato il complesso quadro dell’APE volontaria, il prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità. Con comunicato stampa l’INPS ha reso noto che è disponibile il servizio online per la presentazione delle domande nelle quali dovrà essere indicato sia l’istituto finanziatore cui richiedere il prestito sia l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Inoltre, entro il 18 aprile 2018, coloro che hanno maturato i requisiti tra il 1° maggio 2017 e il 18 ottobre 2018, potranno richiedere la corresponsione dei ratei arretrati maturati a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti.

Così come era stato anticipato dall’ABI con specifica nota pubblicata sul proprio sito il 6 aprile 2018, in cui annunciava l’avvio delle procedure di collaudo delle procedure informatiche, le domande di APE volontaria potssono essere inviate.

L’INPS, con comunicato stampa del 12 aprile 2018, ha dato notizia che, a seguito dell’adesione agli accordi quadro da parte di Banca IntesaSanPaolo e delle Imprese assicurative Unipol e Allianz, è disponibile su www.inps.it il servizio online per la presentazione della domanda per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica.

Va ricordato, come rammentato anche dall’INPS nel comunicato stampa del 9 aprile 2018 di riepilogo sullo “stato dell’arte” dell’APE volontaria, che entro il prossimo 18 aprile coloro che hanno maturato i requisiti per l’accesso allo strumento di “flessibilità in uscita” (almeno 63 anni di età e 20 anni di contribuzione) in una data compresa tra il 1° maggio 2017 e il 18 ottobre 2018, possono richiedere la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti. Tale possibilità era stata specificamente richiesta dal Consiglio di Stato nel proprio parere sul DPCM di attuazione elaborato dal Governo in cui aveva sottolineato l’opportunità di prevedere, a domanda dell’interessato, l’efficacia retroattiva della norma, in modo da sterilizzare gli effetti della dilazione nell’emanazione del regolamento e far beneficiare degli effetti della misura fin dalla data originariamente fissata dalla legge di Bilancio 2017, con conseguente maturazione del diritto alla corresponsione degli arretrati dei ratei dell’anticipazione pensionistica.

fonte Ipsoa

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