Portiere in pensione continua a lavorare? Niente compenso se l’attività è occasionale

Noi e il Condominio

Di

Rubrica NOI e il CONDOMINIO

(di Giuseppe Nuzzo)

Cosa succedere se dopo il pensionamento il portiere continua ad abitare l’alloggio pagando l’affitto? E se continua a svolgere attività di portierato, ha diritto alla retribuzione da parte del Condominio?

Se lo sono chiesti gli eredi del portiere di un condominio di Genova che, dopo essere andato in pensione, aveva continuato ad abitare nel locale portineria svolgendo alcuni servizi e lavoretti per il condominio. Passato l’ex portiere a miglior vita, gli eredi avevano citato in giudizio il Condominio chiedendo il pagamento delle differenze retributive e del trattamento di fine rapporto spettanti in relazione al rapporto di portierato proseguito di fatto dal 1° gennaio 2000 e fino al decesso del loro congiunto, nell’agosto 2002.

In primo grado il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda con sentenza che, però, veniva riformata dalla Corte d’appello, che invece rigettava integralmente le richieste.

Con ordinanza n. 8376 del 4 aprile 2018 la Corte di cassazione ha confermato la decisione d’appello. Niente compensi arretrati, in considerazione della occasionalità e della scarsa rilevanza dei servizi svolti dall’ex portiere, insufficienti a dimostrare la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato anche dopo il pensionamento.

In effetti, nel corso del giudizio non sono emersi elementi utili per ritenere che, anche dopo il pensionamento, l’attività di portierato fosse proseguita con le caratteristiche proprie del rapporto di lavoro subordinato in precedenza esistente.

È emerso solo che l’ex portiere aveva continuato ad abitare nell’alloggio in precedenza occupato versando un canone di locazione e che “solo occasionalmente e verosimilmente a titolo di cortesia”, aveva provveduto a piccole attività (la sostituzione di lampadine, la custodia delle chiavi o l’apertura di una porta), senza tuttavia che sia risultato un assoggettamento al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro e senza che sia risultato provato lo svolgimento dell’attività di pulizia e custodia interrottasi con il collocamento in pensione.

Troppo poco per dimostrare la persistenza di un rapporto di subordinazione. La modestia quantitativa della prestazione e la mancanza di prova di un obbligo a renderla ha convinto il giudice di appello (e la Cassazione) della infondatezza delle pretese degli eredi.

Avv. Giuseppe Nuzzo – (www.condominioweb.com)

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