Il Presidente della Repubblica e il procedimento per la formazione del Governo

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di Raffaele Vairo

Il Governo è l’organo costituzionale che esercita il potere esecutivo con finalità di direzione politica oltre che amministrativa.

Le attribuzioni che la Costituzione assegna al Governo sono fondamentali e, quindi, di grande importanza. Esse vanno dal potere meramente esecutivo, che si manifesta nell’amministrare la cosa pubblica, al potere politico che viene esercitato nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione e, quindi, nell’interesse dei cittadini italiani. Il mancato esercizio dei poteri che gli sono attribuiti determinerebbe danni inestimabili. Quindi, è auspicabile che il Governo sia sempre posto nella pienezza dei poteri da esercitare sotto il controllo politico del Parlamento.

Lo spettacolo che in questi giorni ci offrono i politici (con la “p” minuscola), se si esamina sotto questo profilo, è niente affatto rassicurante. Anzi, stiamo assistendo a balletti, poco edificanti, da parte di pseudo dirigenti politici che si sforzano di apparire quali veri rappresentanti dei cittadini elettori con l’evidente intento di rafforzare la propria forza elettorale o, peggio, di esaltare il loro potere personale. Nessuno di loro, specialmente i capipartito, è disposto a fare un passo indietro o a lato (espressioni usuali nella nostra epoca) al fine del conseguimento del bene comune. Ciò che li preoccupa è solamente il rafforzamento del loro potere personale e cercano, inutilmente, di coinvolgere nei loro progetti il capo dello Stato, il quale, invece, richiama gli attori di questa fase invitandoli a porre in atto comportamenti rispettosi dei principi costituzionali.

Ma veniamo al tema.

Nel nostro ordinamento costituzionale la nascita del Governo è l’epilogo di un procedimento giuridico che si svolge in fasi diverse sotto la regia del Presidente della Repubblica al quale la Costituzione (art. 92) attribuisce il potere (a) della nomina del presidente del Consiglio e (b) della nomina, su proposta del presidente del Consiglio, dei singoli ministri.

Al riguardo è opportuno precisare che la nostra è una Repubblica parlamentare e, di conseguenza, il procedimento di nomina non si esurisce con gli atti del presidente della Repubblica ma va completato con il voto di entrambe le Camere, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica davanti alle quali il Governo deve presentarsi per ottenerne la fiducia. Quindi, la scelta deve cadere su chi presumibilmente potrà godere della fiducia di entrambe le Camere.

Ovviamente, al fine di evitare sgradevoli sorprese, il capo dello Stato vorrà accertarsi preliminarmente che il Governo appena nato non sia poi bocciato dal Parlamento. Donde la necessità delle consultazioni che si svolgono secondo una prassi consolidata e, ormai, considerata vincolante per il presidente della Repubblica. Sappiamo che le consultazioni comprendono la necessità di interpellare le massime autorità istituzionali (i presidenti delle due Camere), gli ex presidenti della Repubblica, le delegazioni delle forze politiche rappresentate in Parlamento, formate, per lo più, dai massimi organi statutari dei partiti. Inoltre, il Presidente della Repubblica può consultare anche personalità che, per le cariche ricoperte o per l’esperienza posseduta, possano esprimere valutazioni idonee allo scopo. Durante tutte le fasi del procedimento i vari attori hanno il dovere di comportarsi lealmente verso il popolo dal quale hanno ricevuto il mandato parlamentare. Ricordiamoci che la nostra è una democrazia rappresentativa, per cui comportamenti anomali da parte degli eletti in Parlamento diffondono un’immagine distorta del popolo italiano. Poichè, invece, normalmente gli eletti dimenticano i loro doveri, molti cittadini si convincono che il loro voto non ha alcun valore. Quindi, disertano le urne, come è avvento per le elezioni in Friuli Venezia Giulia, dove oltre la metà degli elettori è rimasta a casa o è andata al mare.

In quest’ottica è possibile e utile che il presidente della Repubblica promuova missioni esplorative da affidare sempre a personalità istituzionali (presidenti delle camere) o anche preincarichi per dirimere eventuali dubbi circa l’esito della fase successiva che è quella dell’affidamento dell’incarico a una personalità che, presumibilmente, sia in grado di ottenere la fiducia del Parlamento.

La nostra storia recente ha registrato che non è affatto la prima volta che il presidente della Repubblica abbia fatto ricorso sia alle missioni esplorative sia ai preincarichi. Solo dopo aver concluso tutte le possibili attività sopra descritte sarà possibile affidare l’incarico della formazione del Governo.

In conclusione, possiamo tranquillamente affermare che il capo dello Stato, nella nomina del presidente del Consiglio, sarà vincolato solo dall’esigenza di giungere al più presto alla formazione di un Governo che possa ragionevolmente ottenere la fiducia del Parlamento. Ovviamente, anche dall’esigenza che nasca un Governo capace di affrontare i numerosi problemi ancora irrisolti, in particolare quelli riguardanti il lavoro, la scuola, la sanità e la giustizia. In caso contrario, nell’ipotesi che non si riesca a formare un Governo che ottenga la fiducia del Parlamento, al presidente della Repubblica non resterà che sciogliere le Camere e indire nuove elezioni. In tale ipotesi la responsabilità ricade sulle formazioni politiche che non hanno saputo superare i loro egoismi particolari.

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