Legge Severino e la decadenza parlamentare: il caso Berlusconi

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E’ di oggi la notizia che il Giudice di Sorveglianza, su ricorso dell’interessato, ha pronunciato provvedimento di riabilitazione di Berlusconi. Ora, non resta che attendere la pronuncia della giustizia europea in ordine alla legittimità della sua decadenza dalla carica di senatore.

Per meglio comprendere la questione è opportuno fare alcune premesse.

Con la sentenza n. 35729/2013 la Cassazione confermava, a carico di Berlusconi, la condanna a quattro anni di reclusione per frode fiscale.

Il D. Lgs. 31.12.2012, n. 235 (cd legge Severino) dispone: “coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati…”non possono ricoprire la carica di deputato o senatore.

Nel 2013 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato dichiarava la decadenza di Berlusconi dalla carica di senatore.

Berlusconi, atteso che il reato per il quale era stato condannato era precedente all’entrata in vigore della legge Severino, presentava ricorso alla corte di Strasburgo.

La nostra Costituzione sancisce il principio secondo il quale la sanzione penale deve essere predeterminata per legge (nulla poena sine lege).

L’art. 11 disp. prel. c.c. recita: “la legge non dispone che per l’avvenire, essa non ha effetto retroattivo”.

Nel nostro ordinamento penale è statuito che la norma penale incriminatrice ha effetto retroattivo solo nell’ipotesi che sia più favorevole al reo. Ne consegue che la norma penale non può punire per fatti che al tempo della loro commissione non costituivano reato né li possono punire più severamente.

Il principio della irretroattività della norma incriminatrice penale è affermato anche dall’art. 7 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d’Europa.

Fatte queste – dovute – premesse è necessario chiarire la natura della disposizione sulla incandidabilità al Parlamento dei cittadini che siano stati condannati definitivamente a pene superiori ai due anni di reclusione per delitti non colposi consumati o tentati.

Secondo un indirizzo dottrinario l’incandidabilità prevista dalla Severino sarebbe una vera e propria pena, per cui, secondo i principi sopra espressi (ai punti 5, 6, 7 e 8) non poteva essere applicata nel caso Berlusconi. Secondo altri, invece, la Severino avrebbe introdotto delle vere e proprie condizioni di candidabilità; pertanto chi è stato condannato, in via definitiva, a pene superiori a due anni di reclusione non sarebbe candidabile. Ma cosa avviene nell’ipotesi di parlamentari già eletti e in carica? La risposta non può essere che questa. Il parlamentare, essendo venuta meno una condizione di candidabilità, sarebbe dichiarato decaduto dalla giunta delle elezioni della camera di appartenenza. Ovviamente nel caso di sentenza passata in giudicato. Negli altri casi, e cioè quando la condanna non sia definitiva, la Severino prevede la sospensione fino ad un massimo di diciotto mesi.

Qual è l’interpretazione corretta? Tot capita tot sententiae. Comunque, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso proposto da Berlusconi, la decisione si limiterebbe a dichiarare non applicabile la decadenza, restando, per il resto, ferma la condanna pronunciata dalla Cassazione.

Diversa è la questione della riabilitazione. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 178 e 179 del codice penale la riabilitazione non costituisce una forma di restitutio in integrum, ma soltanto la causa di estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna. A completamento del discorso dirò che la riabilitazione può essere concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita e il condannato abbia dato prove di effettive e costanti di buona condotta. La competenza della concessione della riabilitazione è del Tribunale di sorveglianza .

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