Conto condominiale. La banca non deve controllare l’amministratore

Noi e il Condominio

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Rubrica NOI e il CONDOMINIO

di Giuseppe Nuzzo

La banca non ha un potere-dovere di controllo della sana e prudente gestione del conto corrente condominiale da parte dell’amministratore del condominio autorizzato ad operarvi, ovvero il dovere di verificare l’inerenza all’ambito condominiale delle operazioni di prelievo e di pagamento poste in essere dall’amministratore.

Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 5440 del 27 dicembre 2017.

I giudici d’appello, confermando la sentenza di primo grado, hanno rigettato la domanda di risarcimento avanzata dal Condominio, che rimproverava alla banca una carenza di controllo, che avrebbe evitato gli abusi commessi dall’amministratore.

Un condominio citava in giudizio la banca presso cui era acceso il conto corrente condominiale per sentirla condannare al risarcimento (circa 255.000 euro di ammanchi), per non aver vigilato e impedito il susseguirsi di operazioni del tutte estranee alle obbligazioni del condominio, poste in essere illegittimamente dall’ex amministratore condominiale. Secondo il condominio, la banca era responsabile in quanto “perfettamente a conoscenza che il conto corrente veniva acceso all’esclusivo scopo di farvi pervenire i contributi e che la conseguente giacenza doveva esclusivamente servire al pagamento dei debiti”.

Secondo la Corte d’appello, invece, deve negarsi che la banca abbia il potere-dovere di controllare “la fisiologia ovvero la patologia” della gestione del conto corrente bancario da parte del soggetto autorizzato ad operarvi. Né l’istituto di credito, pure in presenza di un conto corrente intestato al condominio, ha il potere-dovere di controllare che le operazioni di prelievo e di pagamento avessero come beneficiari i fornitori del condominio.

Peraltro, si legge nella sentenza, il condominio stesso sarebbe venuto meno ai suoi obblighi contrattuali, derivanti dal contratto di conto corrente bancario, se, in presenza di un saldo attivo, avesse rifiutato all’amministratore in carica un prelievo, ovvero l’addebito di un assegno bancario tratto sul conto ovvero l’emissione di un assegno circolare ovvero, ancora, l’esecuzione di un bonifico e così via.

In tema di conto corrente bancario, nei rapporti fra correntista e banca trattaria (e nel caso in esame solo l’amministratore condominiale era autorizzato ad operare sul conto) vige l’art. 1852 c.c., il quale dispone al primo comma: “Qualora il deposito, l’apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito”. Le conclusioni della Corte d’appello. Pertanto, “in presenza di un saldo attivo del conto la banca non avrebbe potuto rifiutare una operazione di prelievo senza violare un suo obbligo contrattuale”. In altri termini, “non è configurabile a carico della banca un obbligo di controllo della sana e prudente gestione del conto”.

Del resto, nel caso di specie la banca inviava all’amministratore gli estratti conto relativi al rapporto bancario in questione e l’amministratore era senz’altro tenuto alla esibizione di detti estratti conto ai condomini. Quest’ultimi, pertanto, se avessero esercitato detto loro diritto all’esibizione degli estratti conto da parte dell’amministratore, bene avrebbero potuto osservare gli strani movimenti del conto corrente medesimo.

(Fonte: Condominioweb.com)

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