Distacco provincia Verbano-Cusio-Ossola: via libera a referendum

Piemonte

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Esaminate anche 9 leggi regionali, 7 quelle impugnate
Il Consiglio dei Ministri ha deciso che il 21 ottobre si voterà sul passaggio dal Piemonte alla Lombardia
(Regioni.it 3438 – 09/08/2018) Il Consiglio dei Ministri dell’8 agosto, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Salvini, ha deliberato, a norma dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione, l’indizione, per il 21 ottobre prossimo, del referendum consultivo per il distacco della provincia del Verbano-Cusio-Ossola dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Lombardia. Sarà la prima volta – si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi – che un referendum di tale natura interesserà una intera provincia.

Nella stessa riunione Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani, ha esaminato nove leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha quindi deliberato di impgnarne sette ed esattamente:
1. la legge della Regione Abruzzo n. 14 del 18 giugno 2018, recante “Disposizioni in materia sanitaria”, in quanto la legge, intervenendo in materia di retribuzione dei medici di continuità assistenziale, invade la competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento civile”, alla quale è riconducibile la contrattazione collettiva, violando in tal modo dell’articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. Essa lede altresì l’esigenza connessa al precetto costituzionale di eguaglianza di cui all’art. 3, della Costituzione, di garantire l’uniformità, sul territorio nazionale, delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti di lavoro in questione;
2. la legge della Regione Piemonte n. 5 del 19 giugno 2018, recante “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”, in quanto alcune norme, riguardanti l’esercizio dell’attività venatoria nei fondi privati e il calendario venatorio, eccedono dalle competenze regionali invadendo le materie dell’ordinamento civile e della tutela dell’ambiente, riservate alla legislazione statale dall’articolo 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione;

3. la legge della Regione Sardegna n. 21 del 18 giugno 2018, recante “Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016.”, in quanto alcune disposizioni in materia di personale violano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, invadendo altresì la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione;
4. la legge della Regione Calabria n. 22 del 26 giugno 2018, recante “Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria.”, in quanto alcune norme riguardanti i cimiteri e la qualifica del personale addetto allo svolgimento dell’attività funebre invadono la materia, di competenza esclusiva statale, dell’ordinamento civile, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere l), della Costituzione; altre norme relative alle imprese funebri restringono indebitamente l’accesso al mercato, in violazione del principio di tutela della concorrenza previsto dall’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione; altre norme ancora, attribuendo nuovi compiti ad organismi statali, violano l’art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione, che riserva alla legislazione statale l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; ulteriori norme, che regolamentano la cremazione, invadono le materie, di competenza esclusiva statale, dell’ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e violano pertanto l’art. 117, secondo comma, lettere l), e m), della Costituzione; altre norme infine, riguardanti la potestà sanzionatoria, invadono la materia dell’ordinamento penale, in violazione degli artt. 25 e 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione;
5. la legge della Regione Basilicata n. 10 del 27 giugno 2018, recante “Disposizioni in materia sanitaria.” in quanto la legge, intervenendo in materia di retribuzione dei medici di continuità assistenziale, invade la competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento civile”, alla quale è riconducibile la contrattazione collettiva, violando in tal modo dell’articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. Essa lede altresì l’esigenza connessa al precetto costituzionale di eguaglianza di cui all’art. 3, della Costituzione, di garantire l’uniformità, sul territorio nazionale, delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti di lavoro in questione;
6. la legge della Regione Basilicata n. 11 del 29 giugno 2018, recante “Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018.”, in quanto alcune norme di carattere finanziario sono prive della necessaria copertura finanziaria, in violazione dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione; un’altra norma, in materia di acque termali e minerali, contrasta con i principi sanciti dall’ordinamento euro-unitario e nazionale, con lesione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui impone al legislatore regionale il rispetto dei vincoli sovranazionali, e contrasta altresì con la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione; altre norme riguardanti l’estrazione di materiali dai corsi d’acqua violano l’articolo 117, comma primo, lettera s), sotto il profilo della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Ulteriori norme in materia di spesa sanitaria ledono sia il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sia l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione in quanto determinano oneri non quantificati né coperti;
7. la legge della Regione Piemonte n. 7 del 29 giugno 2018, recante “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020”, in quanto alcune norme violano l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e l’art. 119 della Costituzione.
Il Consiglio dei minustri ha invece deciso di non impugnare:
– la legge della Regione Sardegna n. 16 del 14 giugno 2018, recante “Approvazione del Rendiconto generale della Regione Sardegna per l’esercizio finanziario 2016 e del rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l’esercizio finanziario 2016”;
– la legge della Regione Campania n. 24 del 2 luglio 2018, recante “Variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020”.

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