Auto abbandonata nel parcheggio condominiale: cosa fare?

Noi e il Condominio

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Ci si chiede come possa reagire il condominio (ed il singolo condòmino che ne sia personalmente e particolarmente danneggiato) dalla presenza di un auto abbandonata – evidentemente per un intervallo di tempo considerevole – nel parcheggio condominiale.
La prima considerazione da fare, è che per il comprensibile divieto di farsi giustizia da sé, salvo eccezioni ben circostanziate, che vige nel nostro ordinamento non si potrà semplicemente chiamare il carro attrezzi per rimuovere “il fastidio”.
Tutto sui parcheggi in condominio, l’itinerario da non perdere. Il ruolo dell’amministratore, le soluzioni per risolvere le controversie, anche quelle più inedite.
La situazione cambia, inoltre, a seconda che a compiere l’irregolarità sia un condòmino o meno: nel primo caso, infatti, a prescindere dalla occupazione abusiva alla quale comunque si dovrà porre rimedio, si potrebbe colpire il trasgressore (qualora il regolamento condominiale preveda tale possibilità) con una sanzione economica così come ora previsto dal codice civile disposizioni attuative.
E’ possibile, inoltre, che il comportamento posto in essere dal condòmino (o dal terzo estraneo al condominio) maleducato configuri un reato sanzionabile con condanna penale.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui un condòmino si trovi impossibilitato, a causa appunto della ostruzione causata da un veicolo abbandonato, a utilizzare il proprio mezzo. Stando così le cose, si può incorrere nel reato di violenza privata, che l’art. 610 del codice penale definisce così: “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerar od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni”.
In proposito, si ricorda la nota sentenza n. 28487/2013 che ha appunto sanzionato in questo modo il comportamento di un condòmino che aveva impedito, ad altro condòmino, di uscire dallo stabile proprio a causa del veicolo abbandonato in modo ostruzionistico.
E’ rilevante, inoltre, nel caso di specie, chiarire che trattandosi (il parcheggio condominiale) non si potrà richiedere l’intervento della polizia affinché rimuova con carro attrezzi l’ingombro come viceversa si potrebbe fare trattandosi di area pubblica.
Altra cosa da chiarire, di grande importanza, è se il mezzo abbandonato abbia o meno le caratteristiche del “rifiuto speciale”. La Cassazione, infatti, con sentenza 19 maggio 2014 n. 20492, ha stabilito che costituisce un reato (articoli 184, 256 e 192 del D. L.vo 152/2006) abbandonare un veicolo “in pessimo stato di conservazione e privo di vari componenti”.
In altre parole un veicolo vetusto va rottamato seguendo i canoni previsti per legge, e non ci si può certo limitare (pena appunto il serio rischio di una condanna penale) a abbandonarlo magari in area condominiale.
La Cassazione in differenti pronunce ha chiarito quando si possa parlare di auto come rifiuto speciale: Cass Pen. N. 40747/2013 ad esempio, ha stabilito che si deve considerare “fuori uso” in base alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 209 del 2013, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione. L’auto abbandonata sarà pertanto da considerare quale “rifiuto speciale” qualora appaia, visto il suo stato, evidente la volontà del proprietario di non servirsene più. In questo caso, il comportamento del reo sarà sanzionato (al pari dell’abbandono per strada degli altri rifiuti speciali) ai sensi degli articoli (Codice dell’ambiente) del D.Lvo 152/2006.
Tornando al quesito iniziale, pertanto, a prescindere dagli aspetti penali e civili (si pensi all’art. 1102 c.c. che vieta l’utilizzo delle parti comuni in danno di singoli condomini) che la fattispecie in oggetto può porre in essere, i rimedi da porre in essere saranno i seguenti:
Raccomandata, da parte dei condomini, all’amministratore perché rimuova l’ingombro attraverso ditta specializzata. Oppure, poiché tale comportamento potrebbe a sua volta ricadere nel reato di esercizio abusivo delle proprie ragioni, richiesta all’amministratore di agire in Tribunale ai sensi di legge, eventualmente ricorrendone i presupposti con domanda di provvedimento di urgenza.
Valutazione, con l’ausilio di un legale, se il comportamento posto in essere dal terzo (o dal condominio) con l’abbandono del veicolo posso ricadere in qualche fattispecie di reato o per violenza privata, nel caso venga impedito a qualcuno di utilizzare liberamente il proprio veicolo, o per abbandono di rifiuto speciale qualora il veicolo in oggetto non abbia più la possibilità di essere utilizzato e sia quindi evidente la volontà di disfarsene in modo non corretto.
Come ultima considerazione, qualora si conosca l’identità di chi ha abbandonato il veicolo, ci si potrebbe rivolgere direttamente a lui diffidandolo a porre fine al proprio comportamento salvo assumersene le conseguenze di legge.

(Enrico Morello – www.condominioweb.com)

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