Bollette dell’acqua mai pagate: slaccio e condanna per il condominio moroso

Noi e il Condominio

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Il Tribunale di Tempio Pausania (ordinanza del 10 luglio 2018) ha confermatolo lo slaccio del servizio idrico e l’interruzione del servizio fognario nei confronti di un intero Condominio, composto da 50 appartamenti, per la grave morosità accumulata dai condomini nel corso degli anni, giunta a circa 60mila euro di bollette non pagate.

Il giudice ha anche condannato il Condominio per lite temeraria, per essersi opposto senza validi motivi e per soli fini dilatori alle procedure di slaccio nonostante la grave morosità, la legittimità degli importi (confermata in un precedente procedimento giudiziario) e i numerosi solleciti inviati dal società fornitrice del servizio idrico, che ha più volte preannunciato la sospensione della fornitura. “Un comportamento processuale abusivo tale da dover essere stigmatizzato”, si legge nell’ordinanza, punito con una sanzione di circa 1100 euro, che si aggiunge alle spese legali (circa 4mila), anch’esse a carico del Condominio.

Il fatto
L’ultimo avviso di sospensione della fornitura idrica era stato affisso su uno dei cancelli d’ingresso del condomino lo scorso anno, ma invece di regolarizzare la proprio posizione nei confronti della società fornitrice, i condomini avevano preferito fare ricorso ex art. 700 c.p.c.. Secondo i condomini, l’affissione di tale avviso violava la procedura di slaccio prevista dal regolamento idrico integrato, che prevede un onere di doppia comunicazione a carico della società fornitrice. In ogni caso, il Condominio sosteneva di aver versato gli importi precedentemente richiesti e di voler provvedere al pagamento della restanti bollette. Quanto al periculum in mora, i legali del condominio paventavano l’impossibilità di poter soddisfare le più basilari esigenze di vita, igienico-sanitarie, con evidenti ripercussioni anche sull’abitabilità degli immobili di cui si componeva il Condominio.
Slaccio legittimo
In un primo momento il giudice aveva sospeso la procedura di slaccio: si trattava, però, di un provvedimento d’urgenza “inaudita altera parte” senza sentire la controparte, ovvero il gestore del servizio idrico. Quando si è entrati nel merito della vicenda, però, i legali del gestore hanno facilmente dimostrato la correttezza dell’operato della società e il pieno rispetto delle procedure di messa in mora previste in caso di grave morosità. Il Tribunale aveva quindi revocato la sospensiva e confermato la legittimità dello slaccio, evidenziando che il Condominio non solo non aveva contestato di essere moroso, ma aveva anche omesso di specificare in relazione a quali fatture la procedura attivata fosse da considerarsi illegittima. Quanto alla situazione di pericolo invocata dal Condominio, questa era stata in realtà da quest’ultimo causata attraverso condotte omissive nei pagamenti e nella comunicazione dell’elenco del condomini morosi, che aveva reso più gravosa la riscossione dei crediti.
La condanna per lite temeraria
Contro tale decisione il Condominio, non contento, aveva deciso di presentare reclamo al posto di versare quanto dovuto per il servizio idrico e fognario di cui aveva beneficiato senza pagare. L’esito è stato lo stesso. Con l’ordinanza in commento, Il Tribunale ha ancora una volta respinto le difese del Condominio, con in più, questa volta, il riconoscimento della temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.. Si tratta di un’aggravante prevista dal codice di procedura civile “diretta a stigmatizzare le condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione o di difesa”, spiegano i giudici nell’ordinanza depositata nei giorni scorsi, “si servano dello strumento processuale a fini dilatori o del tutto strumentali, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti”. I giudici hanno anche evidenziato il comportamento proposito del gestore del servizio idrico nei confronti del Condominio moroso: la società, infatti, “ha mostrato la massima apertura ai fini di una definizione delle pendenze attualmente esistenti”. Pendenze, ovvero il debito di quasi 60mila euro, per il quale l’Azienda aveva proposto anche un eventuale piano di rientro. A fronte di ciò, il Collegio ha ravvisato nella proposizione del reclamo da parte del Condominio “un comportamento processuale abusivo” del proprio diritto di azione o difesa, finalizzato a ritardare il pagamento di quanto dovuto: il condominio – osserva il Tribunale – “ha omesso di osservare quel minimo di diligenza nella preliminare verifica dei necessari presupposti per la proposizione della domanda giudiziale che le avrebbe consentito di avvedersi dell’infondatezza della propria pretesa e della propria linea difensiva e, quindi, di potere prevedere, con giudizio ex ante, le conseguenze dei propri atti”.

Giuseppe Nuzzo (avvocato)

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