Suona citofoni e bussa ai vicini, condomino condannato per molestie

Suonava ripetutamente il citofono di notte, bussava alle porta dei vicini e cospargeva il pianerottolo di olio e sostanze corrosive. Condannato per molestia e disturbo alle persone

Noi e il Condominio

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Suonava ripetutamente il citofono di notte, bussava alle porta dei vicini e cospargeva il pianerottolo di olio e sostanze corrosive. Per questi motivi il proprietario di un appartamento in condominio è stato condannato per molestia e disturbo alle persone, ai sensi dell’articolo 660 del codice penale. Inoltre, dovrà risarcire tutti i danni subiti dalla persona offesa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 58085 del 2018, che ha confermato la condanna del Tribunale di Ascoli Piceno (reperibile sul sito www.condominioweb.com).

La difesa. Secondo l’avvocato dell’imputato non c’erano prove sufficienti della sua colpevolezza. Il Tribunale si sarebbe basato solo sulle testimonianze rese dalla persona offesa e dai suoi stretti congiunti. Testimonianze non attendibili, secondo l’imputato, perché sia la persona offesa che i suoi parenti erano animati – a suo dire – da sentimenti di astio nei suoi confronti.

Ricorso inammissibile. La Cassazione ha respinto il ricorso. La ricostruzione dei fatti dell’imputato è infatti smentita dalle risultanze processuali, che hanno ineccepibilmente accertato che l’imputato, sin da quando la famiglia della persona offesa si era trasferita nell’appartamento confinante, aveva attuato una serie di molestie, suonando ripetutamente il citofono dei vicini in orario notturno e più volte consecutivamente, bussando alla porta dell’abitazione, cospargendo il pianerottolo di olio e di sostanze corrosive. Si tratta di condotte che – secondo la Suprema Corte – non avevano altro scopo se non quello di disturbare e molestare.

Prove inconfutabili. Secondo la Suprema Corte non vi è ragione di dubitare della ricostruzione dei fatti prospettata attraverso le testimonianze rese nel giudizio di primo grado.
La persona offesa aveva riferito di avere colto l’imputato nel frangente in cui, sempre di notte, stava azionando per l’ennesima volta il campanello della porta di ingresso della sua abitazione. Una ricostruzione che ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di altro condomino, che aveva assistito a tali comportamenti ed aveva anche ripreso l’imputato, invitandolo a smettere.
A fronte delle prove raccolte, le doglianze formulate in appello appaiono generiche, laddove sostengono che non sarebbe stato valutato l’intero materiale probatorio, in particolare gli elementi che deponevano nel senso del malanimo delle presunte parti lese e che, dunque, i testi erano inattendibili. Manifestamente infondate nella parte in cui affermano che la responsabilità non poteva basarsi sulla deposizione delle persone offese priva di riscontri; in ogni caso indeducibili, attenendo nella sostanza alla valutazione dei dati probatori compiuta dal giudice del merito con argomenti lineari e logici.

La condanna. I fatti, così come descritti e ritenuti verificatisi, integrano il reato contestato, “trasparendo dall’intero comportamento descritto l’intenzione di molestare e di compiere atti di disturbo, e non risultando che il ricorrente abbia mai addotto alcuna altra plausibile giustificazione, se non quella dell’asserita ostilità di tutti i testi escussi, anche quelli estranei e indifferenti”.

Giuseppe Nuzzo

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